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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16787 - pubb. 24/02/2017.

Notifica dell'appello al difensore che si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Febbraio 2017, n. 3702. Est. Manna.

Impugnazioni – Appello – Notifica al difensore volontariamente cancellato dall'albo professionale – Inesistenza – Esclusione – Nullità -Sanatoria mediante rinnovazione


La notifica dell'atto d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto - ma nulla per violazione dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.

Tale nullità della notifica - ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato - importa nullità del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l'art. 301, comma 1, cod. proc. civ. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.

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