Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1677 - pubb. 28/04/2009

Interruzione del processo e “discussione” della causa

Tribunale Torino-Chivasso, 24 Marzo 2009. Est. Demarchi.


Processo civile – Interruzione del processo – Termine per la dichiarazione dell’evento interruttivo – Discussione della causa – Nozione – Dichiarazione dell’interruzione alla scadenza del termine per le repliche – Ammissibilità.



In tema di interruzione del processo, il riferimento dell’art. 300 del codice di procedura civile alla “chiusura della discussione avanti al collegio” deve essere ricondotto alla discussione orale della causa che abbia avuto effettivamente luogo in seguito ad istanza delle parti o di disposizione del giudice, non potendo l’udienza di precisazione delle conclusioni considerarsi di per sé udienza di discussione. In mancanza della discussione del senso testè precisato, l’evento interruttivo potrà pertanto essere dal difensore dichiarato fino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi



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