Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16711 - pubb. 15/02/2017

Fallimento anteriore al d.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e interruzione ex art. 43 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2017, n. 3190. Est. Maria Acierno.


Conto corrente di corrispondenza - Prescrizione - Pecorrenza operazioni solutorie

Conto corrente di corrispondenza - Anatocismo - Onere della prova sull’esistenza della simmetricità cronologica della cadenza degli interessi passivi ed attivi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000



L'art. 43 della legge fallimentare ha natura innovativa e non si applica alle dichiarazioni di fallimento intervenute prima della sua entrata in vigore (16/7/2006 ). Ne consegue che ai fini della tempestività della riassunzione si applica l'art. 300 cod. proc, civ, ed il termine decorre dalla dichiarazione in udienza del procuratore costituito.

La prescrizione in ordine all'indebito solutorio non può che iniziare a decorrere da quando esso si è verificato e cioè non oltre dieci anni prima dalla chiusura del conto, come evidenziato nella massima ufficiale della sentenza delle S.U. n. 24418 del 2010 e da ultimo da Cass. n. 10713 del 2016.

È onere della banca allegare o provare l'esistenza della pattuizione relativa alla simmetricità cronologica della cadenza degli interessi passivi ed attivi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 dovendo in difetto escludersi l'applicazione della capitalizzazione trimestrale/annuale degli interessi attivi a partire dal 1/7/2000. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce


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