Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16687 - pubb. 10/02/2017

Interesse ad agire nelle controversie di infimo valore economico

Cassazione civile, sez. VI, 25 Gennaio 2017, n. 1925. Est. Frasca.


Giudizio di cognizione – Valore economico infimo della pretesa – Azionabile con un’azione di classe – Interesse ad agire dell’azione individuale – Sussiste



Qualora l’oggetto della controversia sia riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto la c.d. azione di classe – esercitabile senza alcuna limitazione per il valore del singolo consumatore o utente che vi partecipino, potendo così accadere che singolarmente il valore economico degli identici diritti tutelati sia infimo – poiché l’azione di classe non è obbligatoria e il consumatore o utente può agire singolarmente, è palese che l’assenza di limitazioni di valore economico della pretesa non può non operare anche in sede di esercizio di azione individuale. [Nella fattispecie, la Corte aveva ritenuto ammissibile il ricorso in materia di restituzione dell’importo di € 0,11 pari all’Iva applicata sulle spese postali di spedizione di una fattura.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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