Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1668 - pubb. 22/04/2009

Sentenze costitutive e provvisoria esecutività

Cassazione civile, sez. II, 26 Marzo 2009, n. 7369. Est. Migliucci.


Provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado – Estensione alle sentenze di mero accertamento e costitutive – Esclusione.



Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile. (fonte CED: Corte di Cassazione)


Massimario, art. 282 c.p.c.


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