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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16650 - pubb. 03/02/2017.

Termini di versamento delle imposte in costanza di concordato preventivo omologato


Tribunale di Brindisi, 23 Giugno 2016. Est. Orazio.

Concordato preventivo – Versamento dell’Iva – In scadenza dopo l’omologazione del concordato – Applicabilità dei termini previsti dalla legge – Esclusione – Applicabilità dei termini specificati nel concordato – Affermazione


Il concordato preventivo omologato è il risultato di una procedura pubblicistica che comporta l’esclusione di ogni assoluto potere gestionale dell’imprenditore, dal momento che l’intera procedura opera sotto la vigilanza del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Dal momento che il debitore non ha la libera disponibilità del denaro del’impresa sottoposta al concordato, è del tutto illogico pretendere che egli, durante il concordato, debba effettuare il pagamento del debito IVA entro il termine previsto dalla legge e non secondo le modalità ed entro i termini specificati nel concordato omologato.

[In applicazione, di tale principio, il Tribunale affermava l’insussistenza del reato di omesso versamento di IVA annullando il sequestro preventivo per equivalente disposto sul conto corrente dell’amministratore unico della società debitrice.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pierluigi D'Urso


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