Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16621 - pubb. 31/01/2017

Concordato preventivo e sospensione dei contratti bancari di anticipazione

Tribunale Como, 03 Ottobre 2016. Est. Mancini.


Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratti bancari - Anticipazione di denaro e incasso di crediti - Mandato in rem propriam - Patto di compensazione



I contratti bancari formati da negozi giuridici complessi, caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca ad incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, rientrano nel novero dei contratti pendenti di cui all’articolo 169-bis legge fall., in quanto, in tali rapporti, la banca non ha esaurito le proprie obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, perché deve ancora completare la prestazione di incasso in virtù del mandato in rem propriam e del patto di compensazione.

Il rapporto non può dunque ritenersi esaurito con la mera messa a disposizione del denaro, con la conseguenza che rientrano nell’ambito di applicazione dell'art 169-bis legge fall. sia il contratto principale di servizio sia i patti accessori, quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione.

Del resto, l'efficacia del patto di compensazione è ostacolato, oltre che dal generale principio della par condicio creditorum, anche dal divieto ricavabile dall'art. 56 legge fall., applicabile al concordato ex art. 169 legge fall., non potendo dunque la banca invocare la compensazione tra il credito derivante dall'anticipazione del credito e il debito restitutorio conseguente all'incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell'apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 cit. può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell'apertura della procedura concorsuale, anche nel caso in cui divengano esigibili successivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Francesco Ferrari


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