Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16571 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017. .


Concordato preventivo – Sottoscrizione della domanda da parte del liquidatore – Delibera assembleare – Necessità



Poiché lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge, mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati, il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), legge fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)