Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16568 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2013. .


Fallimento - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Imprenditore individuale mai iscritto nel registro delle imprese - Art. 10, secondo comma, legge fall. - Conoscenza, da parte dei terzi, della cessazione da oltre un anno dell'attività d'impresa - Facoltà di dimostrazione - Sussistenza - Fattispecie



La facoltà di dimostrare la data di conoscenza, da parte dei terzi, dell'effettiva cessazione della propria attività, al fine di far da essa decorrere il termine di cui all'art. 10, primo comma, legge fall., deve essere riconosciuta anche all'imprenditore che non sia mai stato iscritto nel registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto carente di prova l'assunto del ricorrente, già esercente senza autorizzazione attività di intermediazione finanziaria, circa la conoscenza in capo ai terzi dell'effettiva cessazione del suo svolgimento, giudicando insufficienti la dedotta risonanza mediatica dell'avvenuto sequestro di computers e di conti correnti bancari, o l'avere gli stessi appreso, in qualità di persone offese sentite dal P.M., dell'esistenza di un procedimento penale per l'esercizio abusivo di detta attività). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato