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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16543 - pubb. 18/01/2017.

Patrocinio a spese dello Stato e istanza di liquidazione dopo precisazione delle conclusioni


Tribunale di Paola, 14 Ottobre 2016. Est. Caroleo.

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Presentazione istanza di liquidazione dopo precisazione delle conclusioni


L’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla fase di precisazione delle conclusioni, è ammissibile atteso che non risulta soggiacere ad alcuna decadenza, tenuto conto che le ipotesi di decadenza (specie con riferimento a situazioni giuridiche soggettive connesse a diritti fondamentali) devono essere tipiche ed espresse e tali condizioni non si rinvengono nel dettato dell’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002.

Non si può peraltro condividere l’orientamento adottato da alcuni tribunali secondo cui, in virtù della nuova norma, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere tenuto conto che: a) l’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 prevede, con riferimento esclusivo alla posizione del difensore patrocinante che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento”; b) la Corte di Cassazione a più riprese ha chiarito come l’unica sede in cui possa avvenire la liquidazione dei compensi del difensore sia quella del decreto di pagamento, escludendo così che sia possibile provvedervi solamente in sentenza (cfr. Cass. n. 7504/2011); c) del resto, tra la liquidazione del compenso del c.t.u. e quella disposta a favore del difensore che ha assistito la parte ammessa al beneficio non si ravvisa un’omogeneità strutturale tale da giustificare l’analogia di disciplina; ed invero, la liquidazione del compenso del c.t.u., come correttamente rilevato nelle sentenze della Corte di Cassazione prima richiamate, attiene in ultima analisi alla regolamentazione degli oneri processuali tra le parti in giudizio, le quali devono farsi carico delle spese per gli importi riconosciuti al c.t.u. (“in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese”; cfr. Cass. nn. 6199/1996; 22962/2004; 23586/2008; 25179/2013); al contrario, la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), di tal che le parti rimangono totalmente estranee agli esborsi che dovranno essere corrisposti all’avvocato;; d) oltre ai predetti rilievi normativi, giurisprudenziali e strutturali, ragioni di economia processuale consigliano di rifiutare la richiamata interpretazione preclusiva poiché, aderendo a tale prospettazione, ove dovesse emergere la necessità di disporre gli accertamenti di cui agli artt. 79, co. 3, e 127, co. 4, D.P.R. n. 115/2002 per verificare l’effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, il giudice, per non perdere il potere di delibare sull’istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l’esito di tali indagini (spesso di non poco momento) prima di pronunciare la sentenza, con probabili dilatazioni dei tempi decisori; oppure, nel caso in cui invece il giudice non intendesse procrastinare la definizione del giudizio, esaurendo così il potere di conoscere dell’istanza di liquidazione, il difensore potrebbe sì far valere comunque le proprie pretese con gli strumenti di tutela ordinari e generali (cfr. Cass. n. 7633/2006), ma si arriverebbe alla spiacevole conseguenza per cui tutte le richieste di liquidazione ritenute bisognevoli di accertamenti finanziari si trasformerebbero in altrettanti procedimenti ordinari o di ingiunzione idonei ad aggravare la già critica situazione dei ruoli del contenzioso civile. (Franco Caroleo) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Franco Caroleo


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