Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16520 - pubb. 16/01/2017

Intervento di qualunque interessato nel procedimento di reclamo contro la sentenza fallimento

Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2013, n. 25217. Presidente: Carnevale. Estensore: Didone..


Fallimento - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Imprenditore individuale - Mutamento dell'attività esercitata - Cessazione dell'attività ex art. 10 legge fall. - Insussistenza

Fallimento - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Imprenditore individuale mai iscritto nel registro delle imprese - Art. 10, secondo comma, legge fall. - Conoscenza, da parte dei terzi, della cessazione da oltre un anno dell'attività d'impresa - Facoltà di dimostrazione - Sussistenza - Fattispecie

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Intervento di qualunque interessato - Art. 18, nono comma, legge fall. - Interpretazione



Ai fini dell'art. 10 legge fall., non sussiste cessazione dell'attività dell'imprenditore individuale allorquando quest'ultimo ne muti l'oggetto, non consentendo la predetta norma di distinguere l'una o l'altra delle attività dal medesimo esercitate. (massima ufficiale)

La facoltà di dimostrare la data di conoscenza, da parte dei terzi, dell'effettiva cessazione della propria attività, al fine di far da essa decorrere il termine di cui all'art. 10, primo comma, legge fall., deve essere riconosciuta anche all'imprenditore che non sia mai stato iscritto nel registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto carente di prova l'assunto del ricorrente, già esercente senza autorizzazione attività di intermediazione finanziaria, circa la conoscenza in capo ai terzi dell'effettiva cessazione del suo svolgimento, giudicando insufficienti la dedotta risonanza mediatica dell'avvenuto sequestro di computers e di conti correnti bancari, o l'avere gli stessi appreso, in qualità di persone offese sentite dal P.M., dell'esistenza di un procedimento penale per l'esercizio abusivo di detta attività). (massima ufficiale)

L'art. 18, nono comma, legge fall., secondo cui, nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste, va interpretato nel senso che, decorso quel termine, nessun intervento può aver luogo, neppure "ad adiuvandum", atteso che l'interesse richiesto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. potrebbe legittimare l'interventore adesivo alla proposizione del reclamo, sicché consentirne la costituzione tardiva equivarrebbe a rimetterlo in termini per reclamare. (massima ufficiale)


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