Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16491 - pubb. 16/06/2016

Imputazione delle spese nel fallimento e creditori ipotecari e pignoratizi

Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2006, n. 13672. Est. Plenteda.


Fallimento - Spese per l'acquisto di beni mobili - Relativa imputazione anche ai creditori ipotecari e pignoratizi - Sussistenza - Limiti



Il criterio per porre le spese per l'acquisto di beni mobili anche sulla massa attiva immobiliare ai sensi dell'art. 111 n. 1 legge falliment. è quello della utilità generalizzata dell'attività compiuta dalla procedura, in favore dell'intera massa passiva concorsuale, così da assumere il carattere della prededuzione piena ed assoluta, ovvero della utilità specifica di singole categorie di creditori, sulle quali tale onere deve riflettersi. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale