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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16471 - pubb. 16/06/2016.

Imputazione anche ai creditori ipotecari delle spese per il compenso del curatore


Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 1997, n. 5104. Est. Rordorf.

Fallimento - Spese per il compenso del curatore - Relativa imputazione anche ai creditori ipotecari - Necessità - Fondamento - Criteri


Il creditore ipotecario deve sopportare, in parte, anche lui l'onere di quelle particolari spese che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto il fatto che quest'ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (per non parlare della preventiva verificazione ed ammissione, al passivo, del credito ipotecario, che egualmente richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca). Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge l'indicazione di un criterio predeterminato, e ferma la necessità che la valutazione venga compiuta in concreto alla luce delle circostanze riscontrabili nella singola procedura, e comunque ponendo comparativamente a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti, non sussiste alcun ostacolo logico - giuridico all'adozione di un criterio che rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:


Dott. Mario CORDA Presidente


" Rosario DE MUSIS Consigliere


" Alberto PIGNATARO "


" Francesco FELICETTI "


" Renato RORDORF Rel. "


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da CARIPLO SPA - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO PONTIROLI, FRANCO VITALE, giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO CALDERA ABELE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO MALAGUTI, giusta delega in calce al controricorso;

Controricorrente

avverso il provvedimento del Tribunale di BRESCIA, sezione fallimentare, depositato il 29/11/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/97 dal Relatore Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAIUTO che ha concluso per l'inammissibilità del 1^ motivo, rigetto del 2^ motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 22 aprile 1995 il giudice delegato al fallimento del sig. Abele Caldera rese esecutivo il piano finale di riparto delle somme ricavate dalla vendita di beni del fallito.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (in seguito indicata come CA.RI.P.LO.), creditrice ipotecaria ammessa al passivo, con atto depositato il 6 maggio 1994 propose reclamo avverso l'anzidetto piano di riparto, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare. Lamentò, in primo luogo, che gli interessi attivi maturati sulle somme conseguite dalla vendita dei beni fossero stati ripartiti in modo errato a vantaggio dei creditori soddisfatti con i ricavi delle vendite mobiliari ed a scapito di quelli ipotecari. Si dolse, in secondo luogo, del fatto che il compenso spettante al curatore fosse stato fatto gravare in maniera sproporzionata sul ricavato delle vendite degli immobili ipotecati. Chiese, pertanto, che il piano di riparto fosse modificato.

Il Tribunale di Brescia, con decreto emesso il 29 novembre 1994, respinse il reclamo. Osservò infatti che i rilievi formulati dalla CA.RI.P.LO. in ordine all'attribuzione degli interessi si riferivano al progetto originariamente predisposto dal curatore e non tenevano conto delle modificazioni apportate a tale progetto dal giudice delegato con il decreto che aveva reso esecutivo il piano di riparto, nei cui riguardi nessuna specifica censura appariva pertanto essere stata tempestivamente formulata e nel quale, comunque, gli interessi risultavano correttamente imputati in modo proporzionale al compendio mobiliare ed a quello immobiliare. Quanto poi al compenso del curatore, il tribunale considerò che il relativo onere doveva essere posto in parte anche a carico dei creditori ipotecari, per soddisfare i cui crediti il curatore aveva proceduto alla vendita degli immobili ipotecati; ed aggiunse che l'unico criterio d'imputazione utilizzabile al riguardo era quello che tenesse conto del rapporto proporzionale tra l'attivo ricavato da tali vendite e l'attivo ricavato dalla residua massa dei beni fallimentari: criterio che, nella specie, non appariva essere stato violato in danno della CA.RI.P.LO..

Per la cassazione di tale decreto ricorre in questa sede la CA.RI.P.LO., deducendo due motivi di censura, illustrati anche con successiva memoria, ai quali la curatela del fallimento resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso la CA.RI.P.LO, richiamata la censura in precedenza proposta circa il modo in cui il giudice delegato al fallimento aveva ripartito tra i creditori gli interessi attivi maturati sulle somme ricavate dalle vendite dei beni del fallito, lamenta la nullità dell'impugnato decreto del tribunale di Brescia che avrebbe respinto il reclamo senza in realtà motivare in ordine all'anzidetta censura.

Ritiene la corte che tale motivo di doglianza, benché ammissibile in rito, non abbia fondamento.

Esso è ammissibile, in quanto rivolto contro un provvedimento avente forma di decreto ma natura sostanziale di sentenza (perché volto a dirimere un conflitto tra i contrapposti diritti soggettivi dei creditori concorrenti). Con la precisazione, però, che le possibili ragioni del ricorso non vanno individuate nella previsione dell'art. 360 c.p.c., ma possono soltanto consistere nella violazione di legge cui si riferisce l'art. 111, secondo comma, della costituzione, unica norma dell'ordinamento alla quale il

ricorso in esame può essere ricondotto. Donde consegue che, per il fondamento di un tale ricorso, non giova rilevare eventuali insufficienze o incongruità di singoli profili della motivazione del provvedimento impugnato (riconducibili alla previsione del n. 5 del citato art. 360), ma occorrerebbe dimostrare la tale inesistenza di un'effettiva motivazione (o la presenza di una motivazione che solo in apparenza possa dirsi tale), la quale volga per ciò stesso a configurare una violazione di legge rientrante tra quelle alle quali si riferisce il menzionato art. 111 della carta costituzionale.

Tanto premesso, appare subito chiaro come il decreto del quale qui si discute non sia affatto privo di motivazione: ne' nel suo insieme, ne' con riferimento alla specifica questione cui allude il primo motivo del ricorso della CA.RI.P.LO.. Ed, infatti, come già sinteticamente riferito in narrativa, il tribunale di Brescia ha respinto il reclamo proposto avverso il piano di riparto reso esecutivo dal giudice delegato spiegando - per quel che riguarda il punto in esame - che tale reclamo si basava su dati desunti da un precedente progetto redatto dal curatore e non teneva conto delle variazioni apportatevi dal giudice delegato (anche e proprio a seguito delle osservazioni della CA.RI.P.LO), con la conseguenza che le indicazioni contenute nel piano di riparto definitivo non risultavano neppure investite da specifiche censure proposte entro il termine di reclamo ed apparivano quindi ormai definitive. Ed il tribunale ha anche aggiunto che, comunque, il criterio di attribuzione degli interessi adoperato nel piano di riparto in concreto risultava - contrariamente all'assunto della reclamante - proporzionale all'entità delle due masse rispettivamente costituite dal compendio delle vendite mobiliari e di quelle immobiliari. La motivazione del provvedimento, dunque, certamente esiste; e la ratio decidendi da ultimo riferita neppure contrasta, a ben vedere, con l'assunto dal quale la ricorrente muove nell'individuare il corretto criterio di ripartizione degli interessi in parola. Il che è sufficiente a persuadere dell'infondatezza dell'esaminato motivi di ricorso, essendo per il resto evidente - anche alla luce di quanto già sopra ricordato in ordine ai limiti del ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, della costituzione - che in questa sede di legittimità non può scendersi all'esame dell'effettiva rispondenza matematica dei dati indicati nel piano di riparto con il criterio di calcolo enunciato nel provvedimento impugnato.

2. - Il secondo motivo di ricorso è volto a denunciare un vizio di omessa motivazione del decreto impugnato in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché la violazione degli artt. 39, 54, 107, 109 e 111 della legge fallimentare.

La ricorrente si duole sia del criterio proporzionale in base al quale il tribunale ha determinato l'incidenza del compenso del curatore sulla quota dei ricavi spettanti ai creditori ipotecari, sia del modo in cui, concretamente, tale proporzione è stata calcolata.

Ora, per quel che riguarda quest'ultimo profilo, non v'è che da richiamare quanto sopra osservato in ordine ai limiti del presente ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della costituzione. Limiti che escludono la deducibilità di

eventuali vizi della motivazione riconducibili alla previsione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ed in presenza dei quali non è dato a questa corte sindacare la concreta applicazione che il giudice di merito abbia fatto di un criterio di ripartizione astrattamente corretto.

Resta perciò solo da valutare se quel criterio sia corretto, ossia conforme alle previsioni legali vigenti in materia, potendosi altrimenti configurare un error in iudicando che in questa sede sarebbe certamente censurabile.

Orbene, il principio di diritto al quale il tribunale di Brescia si è attenuto si riassume nel rilievo secondo il quale, quando il curatore fallimentare abbia svolto la propria opera anche in favore dei crediti ipotecari, procedono all'amministrazione ed alla vendita dei beni ipotecati, il compenso spettantegli deve in parte gravare anche sul ricavato della vendita di tali beni, ed, in difetto di altri elementi di valutazione, la misura in cui detto compenso è destinato ad incidere sul compendio immobiliare può essere determinata tenendo conto dell'entità del ricavo degli immobili venduti rispetto al resto dell'attivo realizzato.

La ricorrente sostiene che, viceversa, poiché i creditori muniti di garanzia ipotecaria sono coinvolti nel procedimento fallimentare senza avervi alcun proprio interesse, e poiché, conseguentemente, la distribuzione tra detti creditori del ricavato delle vendite dei beni ipotecati rappresenta un'operazione del tutto autonoma rispetto alla ripartizione delle altre attività, il compenso al curatore sulla parte di attivo realizzata con la liquidazione immobiliare sarebbe dovuto soltanto in via eventuale - se ed in quanto il giudice delegato si sia avvalso del potere discrezionale al riguardo conferitogli dall'art. 109, secondo comma, della legge fallimentare - e comunque solo in relazione all'opera effettivamente svolta dal curatore per l'amministrazione e la vendita di detti beni. Anche tale motivo di censura non è accoglibile.

È noto il dibattito circa l'incidenza delle spese prededucibili ex art. 111, primo comma, n. 1, della legge fallimentare sulle somme che, in sede di riparto, debbono essere attribuite ai creditori muniti di garanzia reale in relazione al ricavato della vendita dei beni sui quali tali garanzie insistevano. Dibattito non sopito, in dottrina, ma in ordine al quale la giurisprudenza di questa corte è da tempo orientata in modo univoco: nel senso, cioè, che la prededucibilità delle spese sostenute per la procedura non incide ugualmente su tutto l'attivo, dovendo essere limitata, per i beni gravati da garanzie reali speciali, alle sole spese che si ricolleghino all'amministrazione ed alla liquidazione di tali beni, ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità relativa ai creditori garantiti (cfr., tra le altre, Cass. n. 251/95, Cass. n. 5913/94, Cass. n. 9429/92 e Cass. n. 952/87). Non tutta la dottrina, come s'è accennato, concorda con tali affermazioni, ed una parte di essa ne auspica anzi espressamente la revisione, ritenendo che, l'indicato orientamento non abbia sufficienti appigli nel testo normativo e che mal si concili con il carattere unitario della procedura concorsuale e con la necessità che anche i creditori muniti di garanzia reale assoggettino l'accertamento e la realizzazione dei relativi crediti alle regole proprie del concorso, partecipando così, al pari degli altri creditori, alla procedura cui le spese in questione ineriscono. Su questa disputa, riguardante in via generale le spese prededucibili, non occorre però qui prendere posizione. Infatti, anche alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale già consolidato, è indiscutibile che il creditore ipotecario debba sopportare una parte dell'onere di quelle particolari spese che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto che questi ha proceduto ad attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (per tacere della preventiva verificazione ed ammissione al passivo del credito ipotecario, che ugualmente richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca).

La disposizione del secondo comma dell'art. 109 della legge fallimentare - a tenore della quale il giudice delegato, nel distribuire il ricavato della vendita dei beni immobili, stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma del precedente art. 39 - conferma testualmente, del resto, che il compenso del curatore è destinato a gravare, in qualche misura, anche sul ricavato di dette vendite.

Ciò posto, non sembra dubbio che nessuna censura possa esser mossa al piano di riparto, nel caso di specie, sol perché è stato fatto in parte gravare anche sui creditori ipotecari l'onere del compenso spettante al curatore. Nè vale obiettare che non vi era stato al riguardo alcun preliminare provvedimento del giudice delegato, ai sensi del citato secondo comma dell'art. 109. È invece evidente che l'attribuzione di un acconto in favore del curatore, in detta norma previsto, costituisce una mera eventualità, e - proprio in quanto solo di un acconto si sarebbe comunque trattato - il mancato esercizio del relativo potere, da parte del giudice delegato, come non si riflette sui criteri in base ai quali il tribunale procede poi alla liquidazione definitiva del compenso del curatore a norma dell'art. 39, così non preclude in alcun modo la possibilità di determinare l'incidenza del compenso medesimo sul ricavato delle vendite immobiliari all'atto della formazione del piano finale di riparto.

Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non è dato rinvenire nella legge l'indicazione di un criterio predeterminato. È coerente con le premesse dianzi poste l'affermare che si deve tener conto dell'attività specificamente svolta dal curatore in favore dei creditori garantiti, sia nella fase dell'accertamento del passivo sia in quella dell'amministrazione e della liquidazione dei beni gravati da garanzia reale. Ma si tratta, comunque, di una valutazione da operare in concreto, alla luce delle circostanze di volta in volta riscontrabili in ogni singola procedura (potrebbe darsi, ad esempio, che il curatore abbia dovuto esperire delle azioni giudiziarie per il recupero o per la conservazione del bene ipotecato o gravato da pegno), e comunque di una valutazione comparativa, che ponga a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti. Nel caso di specie, il giudice delegato prima ed il tribunale (in sede di reclamo) poi, difettando più specifici elementi di riferimento, hanno ritenuto corretto adottare un criterio d'imputazione che rispecchiasse il rapporto proporzionale di valore (corrispondente al ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecari rispetto alla restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento. Non è questo, come si è chiarito, il solo criterio necessariamente applicabile, ma di certo non sussiste alcun ostacolo logico o giuridico alla sua adozione quando gli organi giudiziari della procedura, nell'esercizio del loro potere di valutazione discrezionale, reputino che esso sia rispondente all'attività effettivamente svolta dal curatore nell'interesse dei creditori muniti di garanzia reale, in rapporto alla restante massa dei creditori partecipanti al concorso. Ed, infatti, il valore dei beni cui una determinata prestazione professionale si riferisce è un parametro tutt'altro che inusuale nella determinazione del compenso spettante all'autore di detta prestazione; criterio cui in parte si ispira, del resto, la stessa normativa fallimentare in tema di liquidazione complessiva del compenso in favore del curatore. Ragion per cui il richiamo ad un siffatto parametro di valutazione non può in alcun modo considerarsi irragionevole - e soprattutto, per quanto qui rileva, non può dirsi contra legem - neppure per quel che riguarda la determinazione della misura proporzionale in cui il suindicato compenso del curatore debba essere imputato all'attività da questi svolta nell'interesse dei creditori dotati di garanzia reale e venga fatto perciò gravare sul ricavato della vendita dei beni soggetti a tale garanzia.

3. - Il ricorso della CA.RI.P.LO., pertanto, dev'essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del fallimento, delle spese del presente giudizio, ivi compresi gli onorari di avvocato, che vengono liquidati in L. 3.000.000.

P.Q.M.

La corte:

1) rigetta il ricorso;

2) condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in complessive L. 3.140.600, di cui L. 3.000.000 per onorari di avvocato.

Così deciso, in Roma, il giorno 8 gennaio 1997.