Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16415 - pubb. 16/12/2016

Acquisizione alla massa fallimentare di concessione demaniale marittima

Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 2016, n. 15698. Est. Terrusi.


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Interessi legittimi e diritti soggettivi acquisiti a seguito di provvedimenti amministrativi - Concessione demaniale marittima - Acquisizione alla massa fallimentare - Mezzi di tutela della P.A.



Per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 l.fall. e l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, ivi comprese quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo. Non v'è, dunque, necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di specifica indicazione nella sentenza di omologazione del concordato fallimentare, in quanto l'interesse pubblico risulta tutelato dal potere dell'amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli art. 42 e 47 cod. nav., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, comma 2, cod. nav. (massima ufficiale)


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