Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16408 - pubb. 15/12/2016

Azione di responsabilità esercitata dal curatore e competenza funzionale del tribunale fallimentare

Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2016, n. 19340. Est. Bisogni.


Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. - Contenuto e caratteristiche - Competenza del tribunale delle imprese - Configurabilità - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Ragioni



L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse. (massima ufficiale)


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