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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16394 - pubb. 14/12/2016.

Revoca del concordato preventivo, dichiarazione di fallimento e compenso del commissario giudiziale


Cassazione civile, sez. VI, 03 Agosto 2016, n. 16269. Est. Bisogni.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Domanda di liquidazione del compenso - Revoca del concordato - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Improcedibilità - Riproposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare - Necessità


Nel caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, la domanda di liquidazione del compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del procedimento di concordato diviene improcedibile e deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare. (massima ufficiale)

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