Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16366 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 06 Ottobre 2016. .


Concordato preventivo - Compimento di atti distorsivi o dissipativi del patrimonio - Attivazione della giurisdizione penale prima che sia disposta la revoca del concordato ex art. 173 l.f.



La giurisdizione penale può attivarsi prima che sia disposta, da parte degli organi fallimentari, la "revoca" del concordato, ex art. 173 l.f. in ragione della tendenziale autosufficienza della giurisdizione penale, che le consente di risolvere ogni questione da cui dipenda la decisione (art. 2 cod. proc. pen.). E poiché nello specifico del concordato preventivo l'art. 236 legge fall. fa salva espressamente l'applicabilità degli artt. 223 e 224, ne consegue che ogni condotta rivolta a commettere i reati previsti dalle norme suddette, in qualunque momento posta in essere (prima dell'ammissione alla procedura concordataria, durante lo svolgimento della procedura o dopo la revoca del provvedimento di ammissione), diviene perseguibile dal giudice penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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