Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16364 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 06 Ottobre 2016. .


Concordato preventivo - Applicazione dell’articolo 236 l.f. - Fatti commessi attraverso la procedura - Piano congegnato in maniera frodatoria - Distorsione delle finalità della normativa concordataria



L'art. 236 l.f., nel prevedere l'applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall. "nel caso di concordato preventivo", si riferisce non solo ai fatti commessi ante procedura, ma - com'è desumibile dallo stesso tenore letterale della norma - anche ai fatti commessi "attraverso la procedura", indebitamente piegata a fini illeciti.

Perché ciò si verifichi occorre, però, che il piano sia congegnato in maniera frodatoria, per la realizzazione di interessi diversi da quelli sottesi alla normativa concordataria, pensata e voluta dal legislatore per favorire il risanamento delle imprese o la loro liquidazione a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei principi che sovrintendono all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla definizione concordata delle crisi, con la conseguenza che l'imprenditore, il quale si rivolga al ceto creditorio per coinvolgere i creditori nella gestione della propria crisi, anche attraverso la rinuncia, totale o parziale, ai loro crediti, debba farlo in maniera trasparente e attraverso la rappresentazione della reale situazione aziendale, per consentire ai creditori l'espressione di un voto consapevole e al tribunale l'adempimento della sua funzione di verifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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