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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16345 - pubb. 06/12/2016.

Spese di procedura espropriativa immobiliare intrapresa dal creditore non fondiario


Tribunale di Napoli Nord, 16 Novembre 2016. Est. Di Giorgio.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Mancata produzione titolo in originale nella fase sommaria – Condizione ammissibilità nell’opposizione

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Spese di procedura espropriativa immobiliare intrapresa dal creditore non fondiario – Insinuazione al passivo – Privilegio ex art. 2770 cod. civ. – Sussistenza


La produzione del titolo in originale nell’opposizione ex art. 98 e 99 l.f. è ammissibile purchè sia documentalmente giustificabile il mancato deposito nella fase sommaria di verifica dello stato passivo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’art. 52, ultimo comma, l.f. esige che tutti i creditori, anche fondiari, che godono dell’esenzione dal divieto dell’art. 51, siano tenuti ad insinuarsi al passivo fallimentare. In sede di esecuzione individuale possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese, del solo creditore fondiario, mentre ogni questione attinente al creditore non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di stato passivo e di riparto nel fallimento, ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute dal creditore procedente non fondiario, al quale va riconosciuto il privilegio ex art. 2770 cod. civ. perché, con il pignoramento, e le spese conseguenti, egli ha conservato alla massa attiva fallimentare quel bene, che senza la sua attività avrebbe potuto esserle distolto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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