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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1630 - pubb. 15/03/2009.

Concordato preventivo e transazione fiscale


Tribunale di Pescara, 02 Dicembre 2008. Est. Filocamo.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati – Ammissibilità – Condizioni.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Soggezione dell’Amministrazione finanziaria alla maggioranza dei creditori – Voto contrario – Irrilevanza – Effetti.


Nel concordato preventivo con transazione fiscale è ammissibile il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati purchè vengano rispettate le regole dettate in generale per il trattamento di tutti i crediti prelatizi ed il pagamento, benché in percentuale, non sia inferiore alla soglia minima di soddisfazione costituita dal valore di liquidazione risultante dalla stima di un esperto e non alteri l’ordine legale delle cause di prelazione; tali condizioni valgono non solo quando il piano preveda la soddisfazione non integrale di crediti prelatizi diversi da quelli tributari, ma anche quando venga pianificata la soddisfazione non integrale di soli crediti tributari privilegiati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell’amministrazione finanziaria; in quest’ultima ipotesi, dalla omologazione del concordato potranno tuttavia discendere soltanto effetti remissori o dilatori e non il consolidamento del debito fiscale e la preclusione di nuovi accertamenti sui tributi oggetto di transazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il Tribunale

omissis

DECRETO

 

sulla domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso depositato in data 7/7/2008 (e successivamente modificato con atto depositato in data 3/10/2008), da R. S. e N. C., in qualità di soci della s.n.c. V. di R. S. & C., con sede in Pescara *.

FATTO

La s.n.c. V. di R. S. & C., società svolgente attività di produzioni audiovisive e multimediali, ha depositato ricorso con il quale, dopo avere premesso notizie circa le proprie vicende storiche e l’andamento economico dell’attività nel corso degli anni, deduceva di trovarsi in una situazione di crisi, a causa di difficoltà finanziarie, dell’insufficienza dell’affidamento bancario e della sopravvenuta revoca di un finanziamento pubblico. Riportava ed allegava, quindi: la propria situazione patrimoniale aggiornata; uno stato analitico ed estimativo delle attività (dal quale risultava un valore complessivo di realizzo stimato in € 1.351.440,00 riferiti a “immobili aziendali”, macchine, impianti attrezzature, automezzi, crediti, depositi bancari, consistenza di cassa e utili rivenienti dal completamento di due contratti in corso di esecuzione); un elenco nominativo dei creditori (per crediti ammontanti complessivamente ad € 1.857.272,00).

Sulla scorta dei dati predetti chiedeva l’ammissione al concordato preventivo basato su un piano prevedente:

·                 la prosecuzione dell’attività di impresa fino alla compiuta esecuzione dei contratti in corso;

·                 il riscatto dei beni condotti in leasing;

·                 la liquidazione dell’intero attivo aziendale ad opera del legale rappresentante della società (da remunerare nella misura del 30% dei compensi spettanti ai liquidatori giudiziali ex DM 570/92) con le seguenti modalità:

Ø               vendita degli immobili entro sei mesi dall’omologa a prezzo stimato da CTU con successivi ribassi del 10% ogni sei mesi;

Ø               vendita delle attrezzature e dei macchinari specifici tramite rivenditori specializzati;

Ø               vendita degli automezzi a trattativa privata;

Ø               “cessione a pezzi e/o a stock” dell’invenduto;

Ø               incasso diretto dei crediti;

·                  il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri prededucibili (calcolati in complessivi € 90.000,00);

·                 il pagamento integrale dei crediti garantiti da ipoteca e di quelli privilegiati ai sensi dell’art. 2751 bis nn. 1) e 2) c.c.;

·                 il pagamento parziale (in misura del 60%) dei crediti privilegiati ex art. 2753 c.c. (crediti contributivi e 50% degli accessori), con degradazione al chirografo della differenza, ai sensi dell’art. 160 comma 2 L.F.;

·                 il pagamento parziale (in misura del 50%), ai sensi degli artt. 160 comma 2 e 182 ter L.F., dei crediti nei confronti dell’erario privilegiati ex art. 2752 comma 1 c.c. (per ritenute IRPEF non versate e parte degli interessi), con degradazione al chirografo della differenza;

·                 il pagamento parziale (in misura del 49%), ai sensi degli artt. 160 comma 2 e 182 ter L.F., dei crediti nei confronti dell’erario privilegiati ex art. 2752 comma 2 c.c. (per IVA, sanzioni e parte degli interessi), con degradazione al chirografo della differenza;

·                 il pagamento parziale (in misura del 30%), ai sensi degli artt. 160 comma 2, dei crediti per tributi locali privilegiati ex art. 2752 comma 3 c.c. (ICI e TARSU), con degradazione al chirografo della differenza;

·                 il pagamento parziale con le disponibilità residue (ed in misura stimata nel 27% circa) dei crediti chirografari (ivi compresi quelli privilegiati degradati) collocati in unica “classe”;

·                 l’effettuazione dei pagamenti immediatamente dopo gli incassi secondo l’ordine di graduazione e mediante piani di riparto da sottoporre al controllo del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, in un tempo previsto tra i dodici ed i diciotto mesi.

Unitamente al ricorso veniva depositata una relazione predisposta (ma priva di sottoscrizione) dal dott. E.V. (dottore commercialista e revisore contabile), contenente attestazione di corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed “alla documentazione a supporto e riprova” dei dati aziendali esposti in ricorso, nonché attestazione di fattibilità del piano proposto, sia pure con una stima di minore soddisfacimento dei crediti chirografari (11% circa) a seguito di rettifiche sia del valore estimativo dell’attivo offerto (quantificato in € 1.237.428,00), sia dell’importo complessivo dei crediti da soddisfare (quantificati in € 1.876.703,00).

Veniva altresì depositata relazione giurata del medesimo professionista, ai sensi dell’art. 160 comma 2 L.F., contenente la stima dell’intero attivo aziendale ed attestante la insufficienza del ricavato in caso di liquidazione dell’attivo medesimo (stimato in € 1.237.428,00) a soddisfare integralmente tutti i crediti prelatizi (quantificati in complessivi € 1.308.689,00).

Il tribunale, con decreto in data 11/7/2008, disponeva, ai sensi dell’art. 162 L.F., la comparizione della ricorrente davanti al giudice appositamente delegato per la data del 18/9/2008 e la trasmissione degli atti al P.M..

Nel corso della disposta audizione (svoltasi in assenza del P.M.), il giudice delegato rilevava alcuni aspetti problematici del piano proposto (l’inclusione dell’ICI tra i crediti privilegiati e la previsione di soddisfazione dei crediti chirografari pur in presenza di una soddisfazione parziale, ex art. 160 L.F., di crediti con privilegio generale mobiliare e collocazione sussidiaria sugli immobili) e concedeva un termine complessivo di trenta giorni per apportare eventuali modifiche al piano e per deposito di memorie.

Con atto depositato in data 3/10/2008 la s.n.c. V. riformulava il piano proposto con l’originario ricorso, nei seguenti termini (fermo restando il resto):

·                inclusione dell’intero credito per ICI e TARSU tra i chirografari;

·                pagamento integrale dei crediti contributivi privilegiati ex art. 2753 c.c.;

·                pagamento parziale, ai sensi dell’art. 182 ter L.F., in misura del 30% del credito per ritenute IRPEF privilegiato ex art. 2752 comma 1 c.c.;

·                pagamento parziale, ai sensi dell’art. 182 ter L.F., in misura del 29% del credito per IVA privilegiato ex art. 2752 comma 2 c.c.;

·                pagamento parziale dei crediti chirografari (ivi comprese le quote degradate dei suddetti crediti privilegiati) in percentuale stimata nel 29% (in base ad un valore dell’attivo di € 1.350.000) ovvero nel 16% (in base al valore dell’attivo stimato dall’esperto in € 1.237.428).

DIRITTO

L’art. 162 L.F., come modificato dal d.lgs. 169/07, applicabile nella specie a norma dell’art. 22 del d.lgs. medesimo, prevede che la proposta di concordato debba essere dichiarata inammissibile se non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 commi primo e secondo e 161. Tralasciando gli altri presupposti (che devono ancora oggi essere individuati nella competenza territoriale del tribunale cui la domanda è presentata; nella qualità di imprenditore commerciale, individuale o collettivo, non pubblico, del debitore; nello stato di crisi del debitore, nel quale è ricompresa anche l’insolvenza; nella articolazione di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; nella correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi dei creditori nel rispetto della omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici; nella completezza e regolarità della documentazione prescritta dall’art. 161; nella veridicità dei dati aziendali e nella fattibilità del piano, da verificare sulla scorta della relazione del professionista e degli altri elementi desumibili dalla documentazione allegata al ricorso), va in questa sede accentrata l’attenzione sulla previsione contenuta nel comma secondo del citato art. 160, a tenore del quale “la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”.

Da tale disposizione sono enucleabili i seguenti ulteriori presupposti, che condizionano l’ammissibilità delle proposte concordatarie che prevedano la soddisfazione non integrale di (tutti o alcuni) crediti prelatizi :

·                 il primo, attinente il contenuto della proposta, secondo cui a tali crediti deve comunque essere riservato un trattamento non deteriore rispetto a quello conseguibile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione (venendo così il valore di realizzo ad assumere il ruolo di soglia minima di soddisfazione dei crediti prelatizi), nonché rispettoso dell’ordine legale delle cause di prelazione;

·                 il secondo, attinente le allegazioni documentali, secondo cui nel caso di trattamento non interamente satisfattivo di crediti prelatizi, il rispetto del requisito contenutistico di cui sopra deve risultare dalla relazione giurata di un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili.

Nella specie, inoltre, essendo stata proposta all’interno del piano una transazione fiscale, occorre tenere conto altresì delle condizioni di ammissibilità desumibili dall’art. 182 ter L.F., le quali possono riassumersi nelle seguenti:

·                 che la transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dalle agenzie fiscali e non costituenti risorse proprie della Unione Europea;

·                 che le percentuali e i tempi di pagamento dei crediti tributari assistiti da privilegio non siano inferiori a quelli “offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o … una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”;

·                 che il trattamento dei crediti tributari chirografari non sia differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari;

·                 che copia della domanda e della relativa documentazione sia presentata al competente agente della riscossione ed al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria.

Ciò posto, non sembra esservi dubbio -alla luce della documentazione allegata al ricorso- circa la competenza territoriale di questo Tribunale (nel cui circondario la società ricorrente ha sede legale sin dal 1996), circa la sussistenza dei presupposti soggettivo (anche in relazione ai requisiti dimensionali previsti dall’attuale art. 1 L.F.) ed oggettivo (essendo evidente lo stato di crisi -qualificabile in termini di insolvenza- in cui versa la debitrice, che non è in grado di reperire risorse finanziarie tali da consentirle di soddisfare interamente i propri creditori), circa la pianificazione degli strumenti di reperimento delle risorse necessarie e delle modalità e misure di soddisfazione dei crediti; circa la presentazione della documentazione prescritta dall’art. 161 comma 2 L.F.; circa l’allegazione e la regolarità della relazione giurata prevista dall’art. 160 comma 2 L.F.; circa la non ricomprensione nella transazione fiscale di tributi costituenti risorse proprie dell’U.E. (non potendosi qualificare tale l’IVA, la quale non è destinata neanche in parte ad integrare le risorse comunitarie, ma costituisce mera base di calcolo dei contributi imposti ai singoli Stati membri indipendentemente dalla riscossione dell’imposta, come significativamente rilevato dallo stesso Parlamento Europeo nella risoluzione del 29/3/2007 sul futuro delle risorse proprie, che sottolinea come “la percentuale sull’aliquota IVA, viste le sue modalità di determinazione, non può considerarsi a tutti gli effetti una risorsa propria dell’Unione”).

Dubbi, invece, sussistono, anzitutto, in ordine alla regolarità formale e sostanziale della relazione prevista dall’art. 161 comma 3 L.F., la quale, da un lato, è priva della sottoscrizione del professionista che ne appare autore e, dall’altro lato, contiene una attestazione di mera corrispondenza contabile (piuttosto che di veridicità) dei dati aziendali, che mina anche la attendibilità della successiva attestazione di fattibilità del piano.

Dubbi, in secondo luogo, sussistono circa la presentazione della proposta di transazione fiscale all’agente della riscossione ed all’amministrazione finanziaria, la quale non risulta documentata (vi è solo la indicazione di futuro deposito del ricorso originario, non anche del successivo atto modificativo).

Ma al di là dei dubbi appena espressi (che potrebbero essere superati mediante la regolarizzazione formale e sulla base di una valutazione complessiva della relazione ex art. 161 L.F., che nella sostanza -ed al di là delle formule verbali adoperate dall’esperto attestatore- potrebbe ritenersi idonea a fornire supporto probatorio sufficiente, nella presente fase della procedura, alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano), gli aspetti maggiormente problematici, da sottoporre ad attenta valutazione, concernono il rispetto dei presupposti cui la legge subordina la proponibilità di una soddisfazione non integrale dei crediti tributari privilegiati.

La prima questione da affrontare concerne l’esatta individuazione di tali presupposti, posto che, mentre la proposta originaria conteneva la previsione di pagamento parziale anche di crediti privilegiati non tributari e faceva espresso riferimento sia all’art. 160 comma 2 L.F., sia all’art. 182 ter L.F., la proposta modificata prevede il pagamento parziale dei soli crediti tributari privilegiati e fa riferimento esclusivo all’art. 182 ter L.F.. Occorre dunque chiedersi se, nell’attuale sistema, la ammissibilità della proposta concordataria che contenga una proposta di transazione fiscale e preveda il pagamento non integrale dei soli crediti privilegiati tributari sia condizionata al rispetto del solo art. 182 ter L.F. (e quindi subisca l’unico vincolo costituito dalla non inferiorità della percentuale di pagamento dei crediti tributari privilegiati rispetto a quella prevista per i crediti con privilegio di grado inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali) ovvero altresì al rispetto dell’art. 160 comma 2 L.F. (e quindi subisca anche il vincolo della soglia minima di soddisfazione di tali crediti desumibile dal valore di liquidazione dei beni e diritti sui quali il privilegio è esercitatile).

Il problema del coordinamento tra la disciplina particolare della transazione fiscale e quella generale del trattamento dei crediti prelatizi all’interno del concordato preventivo si poneva già nel sistema previgente al d.lgs. 169/2007, nel quale si riteneva comunemente che la disciplina generale escludesse la possibilità di decurtare l’entità della soddisfazione dei crediti prelatizi (salvo il caso della rinuncia alla prelazione). Ciò aveva indotto parte degli interpreti ad ipotizzare la giuridica praticabilità della transazione fiscale con pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati solo nell’ipotesi (essenzialmente teorica) in cui questi fossero gli unici crediti dell’imprenditore in crisi ovvero nell’ipotesi (più concreta) in cui essi fossero i crediti con grado di prelazione più basso. Nella ipotesi in cui, invece, i crediti tributari avessero un grado di prelazione più elevato di quello di altri crediti privilegiati, si riteneva che la necessaria soddisfazione integrale di questi ultimi costituisse ostacolo giuridico alla transazione fiscale. Non è necessario in questa sede ricordare le diverse proposte interpretative (molto diversificate, stante la non chiarissima formulazione della norma ed il suo scarso coordinamento sistematico), ma è interessante notare come anche chi (in dottrina e in giurisprudenza) propugnava il superamento generalizzato del divieto di decurtazione dei crediti prelatizi (quanto meno nel concordato con transazione fiscale) faceva, a tal fine, ricorso all’applicazione analogica della disciplina dettata in materia di concordato fallimentare dall’art. 124 L.F. (in termini sostanzialmente analoghi a quelli oggi replicati per il concordato preventivo nell’art. 160 comma 2 L.F.). Ed in questa prospettiva era stato condivisibilmente sostenuto che, inscrivendosi necessariamente la transazione fiscale nel corpo del piano di concordato preventivo, la ammissibilità della previsione di una soddisfazione parziale dei crediti tributari assistiti da privilegio era subordinata alla “ottemperanza ai requisiti che, fino all’entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive i cui al d.lgs. n. 169/2007, esclusivamente nel concordato fallimentare consentivano la soddisfazione di quelli in misura parziaria, e che oggi (nei medesimi termini sanciti) parimenti lo consentono nel concordato preventivo che si sia aperto dopo il 1° gennaio 2008: ovvero attuando una comparazione con quanto ricavabile, in ragione della collocazione preferenziale, dalla liquidazione dei beni/diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile secondo la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)” (così Corte d’Appello Milano, 14/5/2008, che ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato con transazione fiscale non conforme alle prescrizioni all’epoca previste dal citato art. 124).

Quest’ultima conclusione merita di essere riaffermata (ed a maggior ragione) nell’attuale sistema normativo, come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 169/2007. Oggi, invero, la disciplina generale del concordato preventivo comprende anche le regole (generali, appunto) di ammissibilità della previsione di soddisfazione parziale dei crediti prelatizi, sicché il problema del coordinamento con la disciplina particolare della transazione fiscale si pone in termini diversi, ben colti dalla dottrina formatasi in epoca successiva al decreto correttivo (e da alcune tra le più recenti pronunce giurisprudenziali: oltre alla citata Corte d’Appello Milano, si veda anche Trib. Piacenza 1/7/2008).

Il tentativo di ricostruzione del nuovo sistema non può prescindere dalla considerazione di alcuni dati normativi:

·                           l’art. 182 ter L.F. consente che la proposta di transazione fiscale sia inserita soltanto in un “piano di cui all’art. 160” (oltre che in un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. con le modalità dettate dall’ultimo comma dell’art. 182 ter);

·                           l’art. 160 comma 2 L.F. contiene le regole generali al cui rispetto è subordinata la possibilità di pianificare la soddisfazione parziale di crediti prelatizi, senza eccezioni esplicite;

·                 l’art. 162 L.F. sanziona con l’inammissibilità la proposta di concordato difforme dai presupposti di cui all’art. 160 comma 2.

Sembra dunque corretto ritenere che anche l’ammissibilità del pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati, prevista dall’art. 182 ter, sia condizionata -quando la transazione fiscale si innesta in un concordato preventivo- al rispetto delle regole dettate in generale per il trattamento di tutti i crediti prelatizi nel concordato preventivo e quindi richieda che il pagamento, benché in percentuale, non sia inferiore alla soglia minima di soddisfazione costituita dal valore di liquidazione e non alteri l’ordine legale delle prelazioni ed inoltre che il valore di liquidazione risulti dalla relazione giurata di cui si è detto. E ciò non solo quando il piano preveda altresì la soddisfazione non integrale di crediti prelatizi diversi da quelli tributari, ma anche quando venga pianificata la soddisfazione non integrale dei (o di) soli crediti tributari assistiti da diritti di prelazione.

Simile conclusione è di intuitiva evidenza laddove si aderisca alla ricostruzione (fatta propria dalla giurisprudenza: vedasi Trib. Milano, 13/12/2007, riformato dalla ricordata pronuncia del giudice di appello) della transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo quale parte integrante e determinante del piano medesimo, priva di autonoma rilevanza e destinata a risolversi in una mera fase endoprocedurale, all’esito della quale la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell’amministrazione finanziaria (cui può riconoscersi soltanto, nel concorso delle condizioni previste dall’art. 180 L.F., la facoltà di opporsi alla omologazione).

Ma essa si impone anche in una prospettiva (parzialmente diversa e propugnata da autorevole dottrina) che preservi alla transazione fiscale, anche ove inserita in un concordato preventivo, una rilevanza autonoma con riferimento ad effetti diversi da quelli remissori o dilatori (che già discendono dall’art. 184 L.F. nel caso di omologazione del concordato), costituiti dal cd. consolidamento del debito fiscale (cioè dalla quantificazione definitiva della complessiva situazione debitoria dell’imprenditore nei confronti del fisco) e dall’impedimento al successivo esercizio dei poteri accertativi dell’amministrazione finanziaria sui rapporti tributari oggetto di transazione. Si tratta di effetti che, pur essendo condizionati alla omologazione del concordato preventivo, possono discendere soltanto dall’adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione, espressa attraverso il voto favorevole, laddove invece gli effetti remissori o dilatori (che possono oggi riguardare qualsiasi credito, anche prelatizio) discendono direttamente dalla approvazione e dalla omologazione secondo la disciplina propria del concordato preventivo (e quindi possono prescindere dal voto favorevole dell’amministrazione finanziaria). Anche in questa prospettiva, infatti, occorre constatare che, al di là degli effetti “tipici” della transazione fiscale quale negozio concluso tra debitore e fisco, l’istituto resta per il resto soggetto alla disciplina del concordato preventivo nel quale si innesta e da cui discendono gli effetti remissori/dilatori, condividendone quindi i presupposti di ammissibilità, ivi compresi quelli alla cui ricorrenza il secondo comma dell’art. 160 subordina la possibilità di prevedere la soddisfazione non integrale di ogni credito prelatizio.

Questi ultimi presupposti devono, dunque, ricorrere sia nell’ipotesi in cui il piano concordatario preveda, senza contenere proposta di transazione fiscale, il pagamento parziale di crediti privilegiati, eventualmente anche o solo tributari (come è oggi certamente possibile, con l’avvertenza che in questo caso non si verificherà alcun effetto ulteriore rispetto a quello remissorio o dilatorio, analogamente a quanto accade nel caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione fiscale), sia nell’ipotesi in cui il pagamento parziale di crediti privilegiati tributari sia previsto da una proposta di transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo.

Del resto, sarebbe illogico e, soprattutto, scarsamente conforme ai principi costituzionali sottesi alla cd. indisponibilità dell’obbligazione tributaria, escludere i crediti privilegiati tributari dalla disciplina generale dettata nel concordato preventivo per tutti gli altri crediti di analoga natura e consentire la parziale decurtazione dei primi anche laddove vi sia capienza dei beni sui quali insiste la prelazione. Un simile risultato sembra raggiungibile -col solo limite “interno” alla transazione fiscale- laddove quest’ultima si innesti in un accordo di ristrutturazione (come è oggi consentito dall’ultimo comma dell’art. 182 ter), che opera però su un piano francamente negoziale, di natura non concorsuale, e richiede l’adesione esplicita del fisco.

A questo punto, individuati i presupposti da sottoporre a verifica, non resta che valutare se la proposta concordataria come modificata dalla debitrice sia o meno ad essi conforme.

La valutazione ha senz’altro esito positivo in ordine al presupposto formale o di allegazione, poiché come già detto è stata prodotta, con la proposta, una relazione giurata conforme, quanto a provenienza soggettiva e contenuto estimativo, alle prescrizioni dell’art. 160 comma 2 L.F.. La relazione de qua, infatti, si fa carico di indicare il valore del ricavato, in caso di liquidazione e tenuto conto del valore di mercato, di tutti i beni e diritti costituenti il patrimonio societario e aziendale (ivi compresi in ricavi conseguibili dalle commesse in corso).

Non altrettanto può dirsi, invece, in ordine al requisito sostanziale o di contenuto della proposta. Va, in proposito, anzitutto precisato che, pur dando per scontato che l’art. 160 comma 2 L.F. consenta (come ritenuto possibile dalla relazione accompagnatoria del d.lgs. 169/2007 e come non appare revocabile in dubbio, non essendo rinvenibile nel sistema alcuna indicazione in senso contrario ed anzi emergendo proprio dall’art. 182 ter la decurtabilità di crediti assistiti da privilegio generale, quali molti crediti tributari), alle condizioni poste, un trattamento non interamente satisfattivo anche dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, tuttavia in tale ipotesi il presupposto sostanziale concernente il limite minimo di soddisfazione da assicurare ai crediti prelatizi (o, in negativo, il limite massimo di decurtabilità di tali crediti) implica che il piano possa prevedere una soddisfazione anche dei crediti chirografari soltanto se (e nella misura in cui) le risorse economiche o finanziarie a tal fine destinate siano estranee al patrimonio dell’imprenditore che propone il concordato ovvero il valore del patrimonio immobiliare di costui ecceda l’importo complessivo dei crediti muniti di prelazione speciale e di quelli assistiti da privilegi generali con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell’art. 2776 c.c..

Non si tratta, è bene precisare, di una conseguenza del più generale presupposto del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, ma di un corollario implicito (tuttavia di evidente chiarezza concettuale) del presupposto della non inferiorità della misura di soddisfazione dei crediti prelatizi rispetto a quella conseguibile, mediante la collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione di tutti i beni e/o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (e quindi, per quanto concerne i crediti con privilegio generale, dell’intero patrimonio mobiliare ed in caso di incapienza eventualmente anche del patrimonio immobiliare).

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, va a questo punto ricordato che la proposta (così come modificata dalla debitrice) prevede il pagamento parziale di crediti assistiti da privilegio generale, alcuni dei quali con diritto di collocazione sussidiaria sugli immobili. Più precisamente viene proposto il pagamento parziale:

·                 del credito per ritenute IRPEF, assistito dal privilegio generale previsto dall’art. 2752 comma 1 c.c. (collocato al n. 18 della graduazione contenuta nell’art. 2778 c.c.) ed ammontante (tra capitale ed accessori) ad € 136.920,00: è proposto il pagamento nella percentuale del 30%, pari ad € 41.076;

·                 del credito per IVA, assistito dal privilegio generale previsto dall’art. 2752 comma 2 –già comma 3- c.c. (collocato al n. 19 della graduazione contenuta nell’art. 2778 c.c. e, sussidiariamente, collocato anche sul prezzo degli immobili ai sensi dell’art. 2776 comma 3 c.c.) ed ammontante (tra capitale ed accessori) ad € 270.758,00: è proposto il pagamento nella percentuale del 29%, pari ad € 78.520,00.

Contestualmente la proposta prevede il pagamento dei crediti chirografari nella percentuale indicativa del 16% (o del 29% secondo le più rosee previsioni del proponente corrette dall’esperto stimatore).

Le risorse da utilizzare, secondo il piano, per la soddisfazione dei creditori sono costituite da tutti i beni del patrimonio della società debitrice e solo da essi. Tale patrimonio è composto sia da beni immobili, che da beni mobili e diritti. Il ricavato conseguibile dalla liquidazione delle varie componenti è stato stimato, nella già ricordata relazione ex art. 160 comma 2 L.F., nei seguenti termini:

·                 immobili: € 980.000,00;

·                 mobili e diritti: € 257.428,00.

I crediti assistiti da prelazione sugli immobili (così come indicati nella relazione medesima, in conformità alla relazione ex art. 161 L.F. predisposta dal medesimo professionista e in sostanziale conformità -sia pure con qualche lieve scostamento- ai dati esposti nel ricorso e nella proposta modificativa) sono costituiti da crediti garantiti da ipoteca ammontanti complessivamente ad € 750.920,00.

Vi sono, poi, altri crediti assistiti da privilegio generale, nel seguente ordine (si tiene ancora conto dei dati esposti nelle relazioni ex artt. 160 e 161):

·                 crediti da lavoro subordinato, assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1): € 20.000,00;

·                 crediti da prestazioni professionali, assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2): € 16.305,00;

·                 crediti verso istituti previdenziali per contributi e metà degli accessori, assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.: € 111.857,00.

Vi è, infine, da tenere conto delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili (costo di riscatto dei beni in leasing e costi connessi alla prosecuzione delle commesse in corso), quantificati nella proposta (con valutazione di congruità espressa nella relazione ex art. 161 L.F.) in € 90.000, da imputare sul valore del patrimonio come sopra indicato (costituente l’unica fonte delle risorse utilizzabili) secondo un criterio proporzionale e quindi per quattro quinti sulla quota immobiliare e per un quinto su quella mobiliare.

Il valore di liquidazione dei beni immobili (€ 980.000,00) consente integrale capienza sia della quota degli oneri prededucibili (€ 72.000,00), sia dei crediti ipotecari (€ 750.920,00), con un residuo pari ad € 157.080,00.

Il valore di liquidazione dei beni mobili (€ 257,428,00) consente integrale capienza sia della quota degli oneri prededucibili (€ 18.000,00), sia dei crediti assistiti da privilegio generale sopra elencati (pari complessivamente ad € 148.162,00), con un residuo pari ad € 91.266,00.

E’ evidente che, ai fini del rispetto del presupposto cui l’art. 160 L.F. subordina la possibilità di prevedere il pagamento parziale di crediti prelatizi, i valori residui appena evidenziati devono essere prioritariamente destinati, nelle previsioni di piano, alla soddisfazione degli ulteriori crediti muniti di privilegio generale (quelli tributari in precedenza ricordati), nei limiti in cui essi troverebbero collocazione, in caso di liquidazione, sul ricavato rappresentato dai valori in esame. E poiché entrambi quei crediti avrebbero collocazione, nell’ordine sopra precisato, sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed il credito IVA avrebbe altresì collocazione sussidiaria sul ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare, risulta che la misura di soddisfazione minima che anche la proposta deve loro garantire (quanto meno nelle previsioni di piano) è pari ad € 91.266,00 (residuo valore dell’attivo mobiliare) quanto al credito IRPEF (ammontante complessivamente ad € 136.920,00) e ad € 157.080,00 (residuo valore dell’attivo immobiliare) quanto al credito IVA (ammontante complessivamente ad € 270.758,00). Correlativamente e conseguentemente, tali crediti privilegiati sarebbero decurtabili, in sede di proposta, rispettivamente di € 45.654,00 e di € 113.678,00, ma nulla potrebbe essere destinato, sempre in sede di proposta, alla soddisfazione dei crediti chirografari. E’ opportuno precisare che il risultato sarebbe analogo (variando soltanto lievemente le misure di soddisfazione minima e di decurtabilità massima) ove anche si tenesse conto dei dati esposti nel ricorso, piuttosto che di quelli risultanti dalle relazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 L.F. con esso depositate.

Non resta, a questo punto, che rilevare che la proposta concordataria prevede una soddisfazione dei crediti privilegiati tributari in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e diritti sui quali sussiste la prelazione e constatare che in tal modo non è rispettata la prima delle condizioni cui l’art. 160 comma 2 L.F. subordina la possibilità di prevedere la soddisfazione non integrale dei crediti prelatizi.

Ciò che conduce inevitabilmente ad una valutazione di inammissibilità della proposta per insussistenza di uno dei presupposti richiamati dall’art. 162 L.F., alla quale, tuttavia, non può conseguire la dichiarazione di fallimento della debitrice, alla luce del vigente disposto degli artt. 6 e 162 L.F., che richiedono a tal fine apposita istanza di un creditore o richiesta del pubblico ministero. La già avvenuta comunicazione della proposta al pubblico ministero esime, inoltre, il Tribunale dalla segnalazione prevista dall’art. 7 L.F..

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata dalla s.n.c. V. di R. S. & C., con ricorso depositato in data 7/7/2008 e successivamente modificato con atto depositato in data 3/10/2008.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 27 novembre 2008

Depositato in data 2/12/2008