Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16255 - pubb. 25/11/2016

Pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente: basta il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento

Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16618. Est. Terrusi.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti di crediti non scaduti - Art. 65 l.fall. - Portata - Fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento - Sufficienza



L'art. 65 l.fall., a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, richiede, per la sua applicabilità, unicamente il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale. (massima ufficiale)


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