Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16246 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 23 Giugno 2016. .


Bancarotta fraudolenta e ricettazione prefallimentare - Distinzione -  Mancanza di accordo con l'imprenditore dichiarato fallito



Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma 3, n. 2 legge fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito; pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1 e art. 223, comma 1, legge fall. e non a norma del citato art. 232. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)