Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16244 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 23 Giugno 2016. .


Bancarotta fraudolenta - Elemento soggettivo - Consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori



L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta anche per l'amministratore "di fatto" consiste nella consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori, in quanto privi di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in considerazione, ad esempio, della natura fittizia dell'operazione, che incide negativamente sul patrimonio della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)