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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1624 - pubb. 18/03/2009.

Insinuazione tardiva e imputabilità al creditore del ritardo


Tribunale di Pescara, 10 Febbraio 2009. Pres., est. Filocamo.

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Tardiva presentazione – Imputabilità al creditore del ritardo – Condizioni – Pubblicazione della sentenza di fallimento nel registro imprese – Irrilevanza.

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Omessa o tardiva comunicazione del fallimento – Congruità del termine a disposizione del creditore – Criteri di valutazione.


L’omissione dell’avviso di cui all’art. 92 legge fallim. o il ritardo dell’avviso medesimo che abbia reso impossibile la presentazione della domanda tempestiva di ammissione al passivo costituiscono causa di non imputabilità del ritardo al creditore che si sia tardivamente insinuato; tale principio può essere applicato anche al creditore tardivo che abbia presentato domanda oltre il termine di dodici mesi (o di diciotto) previsto dall’art. 101 legge fallim., posto che la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento non è sufficiente a giustificare le conseguenze che derivano dalla tardività, oltre i suddetti termini, della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se l’omissione dell’avviso di cui all’art. 92 legge fallim. comporta la presunzione (fino a prova contraria) di non conoscenza della pendenza del fallimento e quindi della pendenza dei termini per la presentazione delle domande tempestive e tardive, il ritardo nella comunicazione di tale avviso deve, invece, essere valutato con riferimento al tempo effettivamente a disposizione del creditore per la presentazione della domanda, tenendo presente che, ai sensi degli artt. 16 e 93 legge fallim., il creditore tempestivamente avvisato ha normalmente a disposizione novanta (o centocinquanta) giorni e che sono di norma irrilevanti aspetti attinenti alla organizzazione interna del creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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