Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16206 - pubb. 18/11/2016

Responsabilità dell'amministratore della società fallita per distrazione del magazzino

Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2016, n. 16952. Est. Didone.


Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Amministratore - Responsabilità per distrazione di beni - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie



La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto alla giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, attraverso l'esame del bilancio sociale, della relazione critica dei sindaci e delle divergenze esistenti con il bilancio fallimentare, aveva affermato la responsabilità dell'amministratore della società fallita quanto alla distrazione del magazzino contestatagli e da lui non convincentemente giustificata). (massima ufficiale)


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