Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16195 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 1963. .


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Natura, caratteri ed effetti dell'azione



La revocatoria fallimentare, cosi come la revocatoria ordinaria, non e una azione di nullità, perché l'atto revocato resta pienamente valido fra le parti e la revoca ha effetto nei riguardi dei creditori di colui che ha compiuto l'atto di disposizione del patrimonio, e limitatamente al danno arrecato alle loro ragioni. L'azione medesima ha carattere recuperatorio o restitutorio, ma non perché abbia come fine la restituzione delle somme pagate o delle cose vendute nel patrimonio dell'alienante, bensì perché, mirando a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori, restituisce il bene alienato a tale garanzia, ponendolo a disposizione dei creditori perché possano esercitarvi l'Azione esecutiva. ( V 435/62, 1263/58). (massima ufficiale)


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