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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16176 - pubb. 16/11/2016.

Legittimazione a far valere la garanzia per l'esecuzione del concordato fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 2016. Pres., est. Nappi.

Concordato fallimentare - Adempimento - Sorveglianza degli organi della procedura

Fallimento - Cessazione - Concordato Fallimentare - Riapertura del Fallimento - Effetti - Garanzia prestata dal terzo - Conservazione - Escussione - Legittimazione del curatore - Esclusione - Fondamento


Ai sensi dell'art. 136 l.fall., una volta omologato il concordato fallimentare, al curatore spetta esclusivamente - di concerto con gli altri organi della procedura - di sorvegliarne l'adempimento, essendo peraltro prevista espressamente oggi, con la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, anche la necessità, dopo l'approvazione del rendiconto finale del curatore, di un formale provvedimento di chiusura del fallimento (art. 130, comma 2, l.fall.), con conseguente "decadenza" degli organi del fallimento (art. 120, comma 1, l.fall.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Va soggiunto che la garanzia prestata dal terzo assuntore del concordato, benché corrisponda anche all'interesse del debitore che formula la proposta di concordato cui essa serve da supporto, è prestata a beneficio esclusivo dei creditori. La titolarità attiva del rapporto di garanzia non è dunque in capo al fallito; e tanto basta a escludere che la pretesa legittimazione del curatore a escuterla possa trovare fondamento nella previsione dell'art. 43 l.fall., giacché tale norma attribuisce al curatore la legittimazione a far valere in giudizio i diritti esistenti nel patrimonio del fallito, ma non quelli facenti capo a terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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