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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16113 - pubb. 09/11/2016.

Cessione del credito a scopo di garanzia e adesione del cessionario al concordato preventivo del cedente


Cassazione civile, sez. III, 05 Novembre 1980, n. 5943. Est. Maiella.

Cessione dei crediti - Cessione del credito a scopo di garanzia - Effetti - Differenza del pegno di credito - Adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente - Rinuncia - Insufficienza


La cessione del credito a scopo di garanzia da sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto: in via immediata, se il credito e già maturato, ovvero in via differita, cioè al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro. Essa, pertanto, non può essere confusa con il pegno di credito, in quanto quest'ultimo, per la sua precipua caratteristica strutturale, integra un tipico diritto di prelazione, che non da mai luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio. Conseguentemente,non potendosi la cessione di un credito a scopo di garanzia annoverare tra i diritti di prelazione, indicati tassativamente dall'art 177, terzo comma, legge fallimentare, bensì attuando soltanto una forma atipica di garanzia, l'adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente non ne comporta la rinuncia. (massima ufficiale)