Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16098 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 31 Ottobre 2016. .


Concordato fallimentare - Omologazione - Opposizione - Interesse ad agire - Accertamento in concreto - Minore convenienza rispetto al fallimento



Nel concordato fallimentare, la valutazione dell'interesse di cui all'art. 129 legge fall., necessario ai fini della legittimazione all'opposizione, implica un accertamento in concreto e suppone che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare; l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve, infatti, avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, dovendo egli quantomeno allegare uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento.

Nel caso di specie, è stata cassata la decisione della corte di merito nella parte in cui ha ritenuto l'azionista di per sé legittimato a opporsi all'omologazione del concordato fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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