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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16096 - pubb. 08/11/2016.

Condanna alle spese a carico dell'appellante e criterio del 'decisum'


Cassazione civile, sez. III, 29 Febbraio 2016, n. 3903. Est. Cirillo.

Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa - Accoglimento della domanda risarcitoria - Appello - Contenuto - Richiesta di maggiorazione del danno liquidato - Reiezione - Spese di lite - Riferimento al "decisum" e non al "disputatum" - Necessità


In materia di spese processuali, in caso di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, con successivo rigetto dell'appello volto a conseguire una maggiorazione del danno liquidato, la previsione di cui all'art. 20 del d.m. n. 140 del 2012 - secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso nei giudizi "per pagamento somme, anche a titolo di danno", il valore della causa si determina con riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata" - va interpretata nel senso che la condanna alle spese a carico della parte appellante deve assumere a riferimento non la somma oggetto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum"). (massima ufficiale)

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