Ricorribilità per cassazione del decreto reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di risoluzione del concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2016. Pres., est. Nappi.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Decreto reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di risoluzione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento
Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del creditore di risoluzione del concordato preventivo, confermi il predetto diniego, non è impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost., attesa la sua inidoneità a precludere una rinnovazione della richiesta da parte del medesimo reclamante o di altri creditori insoddisfatti, mancando i profili di definitività necessari per rendere ammissibile il ricorso straordinario. (massima ufficiale)