Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1607 - pubb. 01/03/2009

Conseguenze della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, divieto di imputazione delle rimesse in conto interessi e disapplicazione della delibera CICR 09/02/2000

Tribunale Mondovì, 17 Febbraio 2009. Est. Demarchi.


Conto corrente bancario – Anatocismo – Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi – Applicazione di altra forma di capitalizzazione – Esclusione – Disciplina transitoria di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 – Peggioramento delle condizioni contrattuali – Sussistenza – Approvazione del cliente – Necessità.

Conto corrente bancario – Anatocismo – Adeguamento unilaterale delle clausole – Delibera CICR 9 febbraio 2000 – Natura di norma regolamentare secondaria – Deroga alla disciplina di fonte legislativa – Esclusione.

Conto corrente bancario – Imputazione delle rimesse in conto interessi passivi maturati – Applicazione del criterio di cui all’art. 1194 cod. civ. – Esclusione.

Contratti bancari – Determinazione del tasso di interesse – Rinvio agli usi di piazza – Nullità ex art. 4 l. 17 febbraio 1992, n. 385 e 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Sussistenza.

Conto corrente bancario – Anatocismo – Nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse – Tasso sostitutivo di cui all’art. 117 T.U.B. – Riferimento ad ogni chiusura trimestrale o annuale dei conti.

Contratti bancari – Conteggio di commissioni, spese ed accessori – Riferimento al cartello interbancario – Nullità ex art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287 – Rinvio alle condizioni in uso nella zona – Indeterminatezza.

Commissione di massimi scoperto – Natura e definizione – Riferimento allo scoperto di conto – Liceità della causa – Sussistenza – Determinatezza o determinabilità dell’oggetto – Necessità – Estensione al credito affidato o utilizzato – Esplicita pattuizione – Necessità.



Nell’ipotesi in cui venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, nessun’altra forma di capitalizzazione potrà essere applicata agli interessi debitori a carico del correntista, ed anche nel caso in cui si dovesse ritenere la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, l’applicazione di una qualsiasi forma di capitalizzazione si tradurrebbe in un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate con conseguente necessità di espressa approvazione da parte del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’articolo 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nella parte in cui consente l’adeguamento unilaterale delle vecchie clausole sull’anatocismo, è una norma regolamentare secondaria, priva della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa (art. 1283 cod. civ.) e, come tale, deve essere disapplicata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito del rapporto di conto corrente bancario non è possibile ricorrere al criterio di imputazione previsto dall’art. 1194 cod. civ. ed utilizzare le rimesse effettuate sul conto per estinguere gli interessi passivi giorno per giorno maturati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l’assetto con effetto ex nunc, si deve ritenere che, con riferimento alle obbligazioni sorte dal 9 luglio 1992, le clausole che rinviano la determinazione del tasso di interesse agli usi di piazza siano nulle anche in virtù dell’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 385 (si veda ora l’art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché il conto corrente bancario è un rapporto di durata, caratterizzato da molteplici operazioni poste in essere in presenza di continue variazioni dei tassi di interesse determinate dalle mutevoli condizioni del mercato, il valore minimo e massimo dei BOT, indicato dall’art. 117 T.U.B. quale parametro da applicare nel caso di nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse, deve essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale o annuale dei conti e non ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La clausola del contratto di conto corrente che per il conteggio di commissioni, spese ed accessori rimandi al “cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona” è invalida perché l’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, vieta, sancendone la nullità le intese tra imprese (tra le quali devono intendersi comprese le banche) volte ad impedire, restringere o falsare la concorrenza e perché il rinvio alle condizioni in uso nella zona è talmente generico da non consentire la determinazione dell’oggetto della clausola (artt. 1325 e 1346 cod. civ.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La “commissione di massimo scoperto”, così denominata e senz’altra specificazione, per la cui definizione è possibile fare riferimento alle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, emesse dalla Banca d’Italia, può ritenersi sorretta da causa lecita solo in relazione allo scoperto di conto. Pertanto, non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l’utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l’illegittimità, in quanto priva di causa, della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma da calcolarsi, a tale titolo, anche su importi entro il limite del fido. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso. Vale, poi, anche per la commissione di massimo scoperto la questione della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. La nullità della commissione di massimo scoperto, per assenza di una sua causa giustificatrice, è rilevabile anche d'ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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