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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16064 - pubb. 02/11/2016.

Fatto estintivo sopravvenuto all'insinuazione al passivo del fallimento e ripartizione dell'attivo


Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016, n. 525. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo -  Esclusione di un credito già ammesso al passivo - Condizioni - Fatto estintivo sopravvenuto all'insinuazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie


In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice delegato deve normalmente limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, impugnabile solo nelle forme previste dalla legge; può, tuttavia, procedere all'esclusione di un credito già ammesso al concorso laddove il curatore faccia valere un fatto estintivo dello stesso (nella specie, l'integrale soddisfazione del creditore intervenuta in sede extrafallimentare da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al giudicato endofallimentare. (massima ufficiale)

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