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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16052 - pubb. 28/10/2016.

Contratto bancario non sottoscritto ed effetti della produzione in giudizio


Tribunale di Ragusa, 17 Ottobre 2016. Est. Barracca.

Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta - Equivalente della sottoscrizione - Efficacia ex nunc - Nullità di protezione - Rilevabilità d’ufficio - Conseguenze - Interessi al tasso sostitutivo


Con riferimento ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano, nulla rilevando la ricorrenza di atti di esecuzione del contratto stesso da parte di chi non l’abbia ancora sottoscritto, in quanto la natura formale del contratto non ammette la sua stipula per atti concludenti.

La nullità del contratto per mancata sottoscrizione di una delle parti, in quanto nullità di protezione, può essere rivelata d’ufficio dal giudice innanzi al quale sia stato proposta domanda di nullità anche per causa diversa da quella allegata dall’istante.

La nullità del contratto bancario impedisce alla banca di reclamare le competenze previste dal contratto nullo (interessi convenzionali, capitalizzazione degli stessi, spese e commissioni varie), essendo lo stesso completamente privo di effetti; in tal caso potranno essere richiesti unicamente gli interessi al tasso sostitutivo previsto dall’articolo 117, comma 7, TUB. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


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