Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15970 - pubb. 19/10/2016

Domanda di concordato presentata dopo la pronuncia della sentenza di fallimento ma prima della sua pubblicazione

Cassazione civile, sez. I, 24 Agosto 2016, n. 17297. Est. Lamorgese.


Fallimento – Procedimento – Presentazione di domanda di concordato preventivo prima della pubblicazione della sentenza – Effetti



La deliberazione della sentenza costituisce solo una fase del procedimento di formazione della decisione, mentre (salvo ipotesi particolari) è la pubblicazione, a norma dell'art. 133 c.p.c., che rende ufficiale la consegna della sentenza, le attribuisce "giuridica esistenza nel mondo esterno" (v. Cass. n. 12573 del 1991) e la rende irretrattabile. Infatti, la deliberazione della sentenza è un atto meramente interno e acquista efficacia esterna per effetto del suo deposito contestualmente attestato dal cancelliere che attribuisce ad essa l'efficacia di certezza pubblica. Non è possibile, quindi, leggere l'art. 133 c.p.c. tenendo distinto il comma 1, che attribuisce al deposito l'efficacia di rendere pubblica la sentenza, dal comma 2, che impone al cancelliere di dare atto del deposito, perché senza attestazione del cancelliere non v'è pubblicazione della sentenza (v. Cass. n. 6991 del 2007). Ne consegue che, prima della pubblicazione, il giudice deve applicare le norme sopravvenute alla deliberazione (v. Cass. n. 26066 del 2014, n. 5855 del 2000).

(Sulla base di detti principi, è stata cassata la dichiarazione di fallimento del ricorrente, il quale, prima della pubblicazione della sentenza, aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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