Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15956 - pubb. 18/10/2016

Ammissione al passivo del creditore di più coobbligati solidali

Cassazione civile, sez. I, 20 Luglio 2016, n. 14936. Est. Didone.


Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Creditore di più coobbligati solidali - Insinuazione al passivo del fallimento di uno di essi - Insinuazione dello stesso credito al passivo del fallimento di altro coobbligato - Ammissibilità

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Ammissione tempestiva di un credito in collocazione chirografaria - Domanda tardiva per il riconoscimento di una prelazione - Non ammissibilità - Fondamento - Onere del curatore di provare la pregressa insinuazione - Ragione



Il creditore di più coobbligati solidali può essere ammesso al passivo del fallimento di uno dei condebitori pur essendo già insinuato al concorso nel fallimento di altro coobbligato per lo stesso credito. (massima ufficiale)

Il sistema della legge fallimentare - in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo - esclude la possibilità di una duplice insinuazione, ordinaria e tardiva, di uno stesso credito, sicché, dovendosi identificare il "petitum" della domanda di ammissione al passivo nel riconoscimento del diritto a partecipare al concorso per un credito individuato e con un certo rango, una volta collocato definitivamente al passivo in via chirografaria, è preclusa, la formulazione di una successiva domanda tardiva per il riconoscimento di un diritto di prelazione sul medesimo credito, fermo restando che l'onere di provare che la domanda di ammissione tardiva si riferisce ad un credito già insinuato incombe sul curatore, trattandosi di fatto impeditivo all'ammissione al concorso. (massima ufficiale)


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