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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15938 - pubb. 05/12/2016.

Requisiti di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c.


Tribunale di Foggia, 09 Maggio 2016. Est. Rosamaria Ragosta.

Processo civile – Consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. – Necessità della volontà conciliativa delle parti – Esclusione – Necessità del fumus boni juris – Sussiste – Obbligo di preventivo esperimento della mediazione – Non sussiste


Poiché l’istituto della consulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696 bis c.p.c. è chiaramente finalizzato alla composizione della lite prima dell’inizio del giudizio di merito, mortificherebbe la ratio dell’istituto un’interpretazione della portata dello stesso che ne limitasse l’ammissibilità ai soli casi in cui la volontà conciliativa delle parti emerga dalle preventivamente dichiarate intenzioni delle stesse, perché così opinando si rimetterebbe all’arbitrio di parte convenuta e ad ogni sua obiezione sulla propria responsabilità la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
L’istituto della consulenza tecnica preventiva ha, in via sussidiaria, anche la finalità di istruzione preventiva, che evidenzia la strumentalità dello stesso ad un eventuale giudizio a cognizione piena, per cui il giudizio di ammissibilità del ricorso passa anche per la verifica della sussistenza del fumus boni juris, e quindi della probabile fondatezza delle ragioni del ricorrente, da far valere in un eventuale giudizio di merito.
L’ambito dell’art.696 bis c.p.c. è escluso dall’obbligatorietà della mediazione perché l’istituto della conciliazione obbligatoria, per la predetta finalità conciliativa, non introduce una “controversia in materia di diritti disponibili”; inoltre, la consulenza tecnica preventiva e l’istituto della mediazione, perseguendo la medesima finalità di composizione bonaria della lite, sono tra loro alternativi, e quindi la consulenza tecnica preventiva non impone il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio. (Carlotta Puliti) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Francesco Cecconi e Antonio Pezzano


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