Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15913 - pubb. 07/10/2016

Sospensione dell'ordinanza di convalida di sfratto per grave ed irreparabile danno derivabile dalla sua esecuzione

Tribunale Palermo, 19 Settembre 2016. Est. Liana Pernice.


Procedimento di sfratto - Sospensione dell'esecuzione - Casi di opposizione di terzo



La fattispecie di cui all'art. 373 cod.proc.civ subordina la sospensione della sentenza (o dell'ordinanza) alla ricorrenza del grave ed irreparabile danno derivabile dalla sua esecuzione, focalizzando l'attenzione non solo e non tanto sul fumus bonus iuris bensì sulla gravità del pregiudizio che potrebbe derivare alla parte. Il danno grave sussiste quando si realizza un'eccessiva sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l'esecuzione e il beneficio di chi la ottiene nella prospettiva di un possibile annullamento della sentenza; il danno irreparabile, invece, sussiste quando si realizza una situazione di pregiudizio irreversibile e insuscettibile di restitutio in integrum. Il procedimento di sfratto non può essere promosso nei confronti di una parte sub conduttrice, non avendo il “proprietario locatore” un rapporto diretto contrattuale con quest’ultima. Il locatore/firmatario del contratto riveste nel procedimento la qualità di terzo pretermesso; il suo diritto di difesa può essere leso mediante la semplice compressione della facoltà di prendere parte, per difendervisi, al processo in cui si è formato il titolo. Il locatario/firmatario del contratto di locazione, quindi, va considerato terzo legittimato ad impugnare l'ordinanza di convalida di sfratto ai sensi dell'art. 404 comma 1 cod. proc. Civ. (Alessandro Palmigiano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano


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