ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15908 - pubb. 07/10/2016.

Opposizione allo stato passivo e onere della prova


Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2016. Est. Didone.

Fallimento - Accertamento del passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Società fallita - Inserimento di un credito nell'elenco dei creditori - Riconoscimento del debito - Esclusione - Impugnazione del credito ammesso - Possibilità di contestazione da parte del terzo - Sussistenza

Fallimento - Accertamento del passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Creditore già ammesso - Onere di provare i fatti costitutivi del credito - Mezzi di prova - Prove costituende - Indicazione nella memoria difensiva ex art. 99, comma 6, l.fall. - Sufficienza - Documenti - Previa produzione nel corso della verifica del passivo - Necessità


L'inserimento di un credito nell'elenco dei creditori redatto dal liquidatore di una società poi fallita non è equiparabile a riconoscimento del debito e, in ogni caso, non impedisce al terzo, che ne impugni l'ammissione allo stato passivo, di contestare il rapporto sottostante. (massima ufficiale)

Nel giudizio di impugnazione dei crediti, il creditore già ammesso deve costituirsi, ai sensi dell'art. 99, comma 6, l.fall., con una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, oltre alla deduzione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche la specifica indicazione dei mezzi di prova dei fatti costitutivi del credito controverso, dovendosi ritenere tale indicazione sufficiente solo per la deduzione di prove costituende, non espletabili nella fase sommaria, restando ammissibile l'indicazione dei documenti solo se già prodotti nel corso della verifica del passivo. (massima ufficiale)

Il testo integrale