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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15898 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2016. .

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Termine per la dichiarazione di fallimento - "Dies a quo" - Individuazione - Società non iscritte nel registro delle imprese - Applicabilità - Modalità - Conoscenza dei terzi - Onere della prova - A carico del resistente


Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente. (massima ufficiale)