Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15880 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2016. .


Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Conflitto di competenza - Conservazione degli atti compiuti - Trasmigrazione del procedimento avanti il tribunale competente



Il principio di conservazione degli atti compiuti nel corso di una procedura fallimentare aperta sulla base di una sentenza di fallimento emessa da tribunale incompetente si rinviene nella trasmigrazione del processo avanti il giudice competente, senza che sia pronunciata la revoca del fallimento. In tale ipotesi, opera, infatti, il principio per cui la risoluzione del conflitto positivo di competenza territoriale tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comportano la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis legge fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)