Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15866 - pubb. 04/10/2016

Fallimento della società di fatto holding, spendita del nome, società occulta e responsabilità da eterodirezione

Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2016, n. 15346. Est. Terrusi.


Fallimento della società di fatto holding - Spendita del nome - Società occulta - Responsabilità da eterodirezione



Nelle società di fatto holding il problema della spendita del nome si pone al fine di stabilire la fallibilità della società di fatto in ragione della sua specifica responsabilità imprenditoriale per le obbligazioni assunte, non anche l'esistenza della società medesima.
Tuttavia, allorquando la società di fatto risponda ai canoni della c.d. società occulta, non ha senso porsi il problema della spendita del nome ai fini del riconoscimento della sua esistenza ed operatività.
Alla stessa conclusione deve giungersi anche quando alla base dell’insolvenza della società di fatto vi è un credito risarcitorio ex art. 2497 c.c..
Difatti, chi esercita l'attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando e abusando dei poteri di direzione, ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497, 1° comma), risponde non di obbligazioni derivanti da un agire negoziale, in questo senso contratte direttamente (e per le quali potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), ma di obbligazioni appunto risarcitorie. E trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio (extracontrattuale) per i danni arrecati dall'attività di direzione abusiva, non si pone e non può porsi, un problema di esteriorizzazione, non essendosi dinanzi a obbligazioni "volontarie". (Raimondo Iusto) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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