Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15856 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 14 Settembre 2016. .


Fallimento - Notifica dell’avviso di accertamento - Attualità dell’interesse del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria - Decisione del giudice delegato in sede di accertamento del passivo



Nel sistema della riscossione ridisegnato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, l'interesse concreto del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria sembrerebbe divenire attuale solo all'esito della decisione del giudice delegato, in sede di accertamento del passivo fallimentare. Infatti, la previsione del novellato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 1, per cui "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva", attesta che, a fronte della insinuazione al passivo del credito tributario, ed all'esito del c.d. "contraddittorio incrociato" tra le parti (disciplinato dall'art. 96 legge fall. ante riforma, ed ora dall'art. 95 della legge fallimentare riformata), il giudice delegato potrebbe anche statuire l'ammissione integrale del credito - provvedimento che tra l'altro la riforma fallimentare ha assoggettato anche all'impugnazione del curatore, divenuto parte a tutti gli effetti, ai sensi del novellato art. 98, comma 3, legge fall., - in alternativa alla sua ammissione "con riserva", in attesa che la contestazione sul merito della pretesa sia risolta dinanzi al giudice tributario competente, su impulso della parte interessata, in vista della successiva modifica dello stato passivo, ai sensi dell'art. 113-bis legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)