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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15840 - pubb. 29/09/2016.

Transazione fiscale: effetti della certificazione del debito e divieto di falcidia


Cassazione civile, sez. I, 22 Settembre 2016. Est. Didone.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Certificazione del debito rilasciata dall’amministrazione finanziaria - Adesione del proponente - Necessità

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pretese tributarie tempestivamente impugnate - Effetti della transazione fiscale - Formazione di apposita classe

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Degradazione al chirografo del credito Iva per in capienza - Falcidia - Inammissibilità


In tema di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter legge fall., la “certificazione” del credito proveniente dal concessionario della riscossione, ovvero dall’Agenzia delle Entrate, non può essere rimessa in discussione dal contribuente al momento della formulazione della proposta di transazione fiscale, poiché ai sicuri benefici per il proponente discendenti dalla determinazione in via definitiva di tutte le pretese fiscali e dall’estinzione delle liti pendenti, non può che contrapporsi l’onere per il medesimo di prestare adesione alla quantificazione del debito certificata dall’amministrazione finanziaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il proponente il concordato preventivo, il quale si trovi in presenza di talune pretese tributarie fondate su atti di accertamento, ovvero anche su pretese a tassazione già iscritti a ruolo, tempestivamente impugnati avanti al giudice tributario, potrebbe senz’altro astenersi dall’inserire detti crediti in seno alla proposta di transazione fiscale, trattandosi di un subprocedimento che ha comunque l’effetto di estinguere le liti pendenti, presupponendo una sostanziale acquiescenza alla pretesa dell’Amministrazione. Ma ciò soltanto condizione che i detti crediti tributari, espressamente esclusi dal perimetro dell’articolo 182-ter legge fall., siano collocati in apposita classe, composta da quei crediti in relazione ai quali il contribuente ritenga necessario proseguire la lite anche dopo l’omologa del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella proposta di concordato preventivo nella quale il proponente abbia inteso innestare una proposta di transazione di tutti i crediti fiscali, anche a ritenere il credito Iva integralmente degradato al chirografo per mancanza assoluta di beni su cui soddisfarsi, il proponente non potrebbe comunque offrirne il pagamento in misura falcidiata, ostandovi all’attualità il disposto del vigente articolo 182-ter, comma 1, legge fall., che ne consente la sola dilazione, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità venendo a costituire “il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo” (Corte Cost. 23 giugno 2014, n. 225). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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