Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15829 - pubb. 28/09/2016

Regolamento preventivo di giurisdizione e convenuto residente o domiciliato in Italia

Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Luglio 2016, n. 13569. Est. D'Ascola.


Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Convenuto residente o domiciliato in Italia - Inammissibilità del regolamento - Ragioni - Difetto di giurisdizione, per effetto di "State immunity", eccepito nel giudizio di merito - Irrilevanza - Fondamento



Il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c. è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale, non estensibile ad ipotesi ivi non contemplate, sicché è inammissibile ove proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia. Né rileva che costoro abbiano, nel giudizio pendente, eccepito l'immunità giurisdizionale loro spettante quali organi di uno Stato straniero, atteso che, in mancanza della condizione legittimante l'accesso allo strumento, ogni eventuale questione di giurisdizione può e deve essere scrutinata dal giudice di merito e può essere oggetto di impugnazione ordinaria, senza alcun "vulnus" al diritto all'equo processo in relazione alla determinabilità della giurisdizione. (massima ufficiale)


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