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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15801 - pubb. 21/09/2016.

Legittimazione del curatore all’azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl


Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2016, n. 17359. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata – Legittimazione del curatore – Sussistenza


In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 130, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. Sicché, anche se si ritenesse che i creditori di società a responsabilità limitata non abbiano più l'azione ex art. 2393 c.c., nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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