Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15776 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Catania, 19 Luglio 2016. .


Amministrazione straordinaria - Concordato - Autorizzazione dell’autorità di vigilanza - Ruolo dell’autorità giurisdizionale - Controllo di legittimità - Controllo di merito in presenza di opposizioni - Bilanciamento dell’interesse pubblico e di quello dei creditori - Comparazione fra proposta concordataria e alternativa fallimentare



La proposta di concordato fallimentare prevista nell’ambito del procedimento amministrativo tracciato dal d.l. 70/2011 va annoverata, stante l’espresso rinvio della disposizione richiamata all’art. 214 l.f., nell’ambito dei c.d. concordati coatti - per i quali la dottrina esclude il carattere negoziale, in ragione della natura degli interessi pubblicistici perseguiti - caratterizzati, in estrema sintesi, sotto il profilo sostanziale, dall’interferenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse del ceto creditorio e, sotto il profilo processuale, dalla necessaria autorizzazione alla presentazione del concordato da parte dell’Autorità amministrativa (che vigila sulla procedura) e dall’assenza di voto da parte del ceto creditorio, cui spetta effettuare una valutazione bilanciata tra il pregiudizio delle ragioni dei creditori e la prosecuzione dell’attività d’impresa, usualmente prospettata in sede di concordati coatti; ragione per cui il concordato non viene sottoposto al voto del ceto creditorio, potendo i creditori unicamente proporre opposizione avverso l’omologa richiesta al Tribunale.

L’autorità giurisdizionale è dunque tenuta in primo luogo ad effettuare un controllo di legittimità in ordine al corretto espletamento della procedura verificando, ad esempio, l’effettiva competenza dell’autorità adita, l’esistenza del parere positivo dell’Autorità di vigilanza, l’esatto adempimento dell’iter procedimentale, la pubblicazione della proposta nelle forme di legge.

In presenza di opposizioni, il tribunale deve poi effettuare valutazioni, entrando nel merito della proposta, il cui prospettato esito andrà comparato con quello delle ipotesi liquidatorie alternative.

Se dunque l’Autorità amministrativa formula la sua valutazione in ordine al bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello dei creditori sulla base di una prospettazione astratta della situazione e sulla scorta del solo parere del commissario liquidatore (sentito il comitato di sorveglianza, se nominato), il tribunale svolge – di contro - la sua comparazione fra proposta concordataria e alternativa fallimentare sulla scorta degli interessi concreti e attuali fatti valere dai creditori tramite le loro opposizioni (così dal combinato disposto degli artt. 129 co.5 l.f., richiamato nei limiti della compatibilità dall’art. 214 l.f.), collocandosi le valutazioni in due momenti distinti della procedura e fondandosi su elementi conoscitivi di diversa ampiezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)