Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15773 - pubb. 16/09/2016

Concordato preventivo e autorizzazione al pagamento delle rateizzazioni tributarie e previdenziali in corso

Tribunale Ancona, 17 Giugno 2016. Pres., est. Francesca Miconi.


Concordato preventivo – Autorizzazione a compiere atti urgenti ex art 161 comma 7 l.f. – Pagamento delle rateizzazioni tributarie e previdenziali in corso (Inps e Equitalia) per i creditori sorti anteriormente alla procedura – Diniego



Nell’ambito di un concordato preventivo in corso, che seppure non ancora ammesso si prospetta con un piano in continuità, l’adempimento del piano di rateizzazione per crediti sorti anteriormente alla procedura costituisce atto di straordinaria amministrazione.
Alla luce del divieto di pagamento dei crediti anteriori ex artt. 168 e 184 l.f. la società che non paghi le rate in pendenza di procedura non decade dal beneficio, potendo accedere alla rateizzazione solo alla definitività del decreto di omologa. Per la stessa ragione non possono maturare sanzioni. Inoltre in applicazione degli artt. 55 co 2 e 169 l.f. le rateizzazioni dovrebbero venire meno con la presentazione della domanda.
In assenza di ragioni di opportunità e urgenza per la richiesta autorizzazione, ben essendo possibile e anzi opportuno che il trattamento dei crediti previdenziali e tributari sia collocato nel piano concordatario (anche con transazione fiscale) che la parte deve depositare, non si autorizza la prosecuzione dei pagamenti delle rateizzazioni tributarie e previdenziali in corso. (Fabiola Tombolini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabiola Tombolini


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