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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15726 - pubb. 07/09/2016.

Conferimento di ramo di azienda in società interamente partecipata – Applicazione disciplina offerte concorrenti


Tribunale di Torre Annunziata, 29 Luglio 2016. Est. Valentina Vitulano.

Concordato preventivo – Soddisfazione creditori privilegiati con mezzi diversi dal danaro – Ammissibilità

Percentuale minima del venti per cento – Applicazione anche ai creditori privilegiati soddisfatti in modo non integrale – Obbligatorietà

Concordato preventivo – Ordine delle cause di prelazione – Interpretazione

Conferimento di ramo di azienda in società interamente partecipata – Applicazione disciplina offerte concorrenti – Esclusione


La soddisfazione con mezzi diversi dal denaro può essere offerta non solo ai creditori chirografari, ma anche ai creditori muniti di diritto di prelazione. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 177, comma 2, legge fall., l’esclusione dal voto dei creditori prelatizi ne presuppone il pagamento integrale, che coinvolge non solo la misura di soddisfazione del credito, ma anche i modi ed i tempi nei quali ha luogo, per cui esso si ha solo quando il pagamento è eseguito con denaro, per l’intera entità del credito, inclusi gli interessi, e senza un’eccessiva dilazione rispetto alla scadenza originaria dell’obbligazione. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il soddisfacimento dei creditori con forme diverse dal pagamento in denaro (nella specie, accollo liberatorio) non richiede il consenso individuale dei singoli creditori interessati, ma si fonda su deliberazioni maggioritarie coinvolgenti tutti i creditori, anche quelli non aderenti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

E’ ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda una continuità cd. a tempo, basata su un piano in continuità cui consegua, per la sua realizzabilità, la successiva liquidazione di beni strumentali all’azienda allo scopo di conseguire la liquidità necessaria all’assolvimento degli obblighi concordatari. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Nel caso di una proposta di concordato che preveda il susseguirsi di differenti schemi, dapprima in continuità e poi liquidatorio, ci si trova in presenza di una fattispecie atipica, o con causa mista, in cui entrambe le tipologie di concordato concorrono, con pari dignità, alla soluzione della crisi aziendale, con utilizzo del criterio della combinazione delle discipline e conseguente applicazione, ai singoli elementi di piano, delle corrispondenti norme. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L’art. 160, comma 5, legge fall., nella parte in cui stabilisce che la proposta di concordato liquidatorio debba assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, trova applicazione anche rispetto al trattamento dei creditori privilegiati, qualora il debitore si sia avvalso della facoltà di falcidiare il relativo credito ai sensi dell’art. 160, comma 2, legge fall., dovendo escludersi la possibilità di un trattamento dei creditori privilegiati deteriore rispetto ai chirografari. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

In mancanza di limiti temporali normativamente previsti, la durata complessiva del piano di concordato è sottoposta ad una valutazione di ragionevolezza, che deve essere operata alla luce della singola proposta, della tipologia di attività imprenditoriale e delle garanzie e controlli previsti in favore dei creditori. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il pagamento dei creditori chirografari cd. strategici in tempi più ridotti rispetto a quelli dei creditori privilegiati può ritenersi giustificato in virtù della clausola generale della migliore soddisfazione dei creditori, codificata dall’art. 182 quinquies legge fall. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il principio del necessario rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sancito dall’art. 160, comma 2, legge fall. non impone di non pagare i creditori di rango inferiore finché non siano soddisfatti quelli di rango poziore, bensì semplicemente che questi ultimi non vengano trattati in maniera deteriore rispetto ai primi. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui la proposta di concordato preveda il conferimento di rami di azienda a società interamente partecipate dalla proponente, non trova applicazione la disciplina dell’art. 163 bis legge fall. in tema di offerte concorrenti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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