Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15704 - pubb. 06/09/2016

Procedimento cautelare per la cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Tribunale Locri, 12 Aprile 2016. Est. Mariagrazia Galati.


Centrale Rischi – Segnalazione a sofferenza – Obbligo di preavviso – Distinzione tra cliente consumatore e non consumatore

Centrale Rischi – Segnalazione a sofferenza – Presupposti per la segnalazione a sofferenza

Centrale Rischi – Segnalazione a sofferenza – Presupposto del periculum in mora per chiederne la cancellazione ex art. 700 c.p.c.



Ove il cliente sia un consumatore, in forza dell’art. 125, comma III, TUB, le segnalazioni alla centrale rischi devono essere sempre precedute da una comunicazione all’interessato. Allorquando, invece, interessato sia un cliente non consumatore l’obbligo di previa comunicazione sussiste solo nel caso di segnalazione a cd. “sofferenza” (circolare 139 dell’11 febbraio 1991 come modificata con il 14° aggiornamento della circolare del 29 aprile 2011). (Salvatore Palermo) (riproduzione riservata)

La segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. (Salvatore Palermo) (riproduzione riservata)

Il presupposto del periculum in mora con riferimento alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d’Italia può ritenersi in re ipsa, e ciò per l’effetto restrittivo rispetto all’accesso al credito che deriva dall’iscrizione del nominativo dell’impresa, con conseguente pregiudizio all’esercizio dell’attività di quest’ultima. Benché, infatti, la segnalazione alla Centrale Rischi non possieda valore vincolante determina, tuttavia, un effetto conformativo degli istituti di credito che subiscono un condizionamento sfavorevole. La comunicazione in oggetto, è, inoltre in grado di pregiudicare l’onorabilità professionale del segnalato ed incidere ulteriormente, in tale maniera, sia sulla possibilità di accedere ad altre linee di credito, sia sulla percezione che della sua situazione finanziaria possano avere altri operatori economici. (Salvatore Palermo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Palermo


Il testo integrale


 


Testo Integrale